Inopponibilità, in sede di distribuzione del ricavato dell’esecuzione per crediti fondiari, delle prededuzioni fallimentari

29 Novembre 2017

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affronta la questione del rapporto tra procedura esecutiva individuale instaurata (o proseguita) dal creditore fondiario e la procedura concorsuale apertasi in danno del debitore esecutato e, in questo contesto, alla più precisa definizione dei contorni del cd. privilegio processuale che, a norma dell'art. 41 Tub, vede il creditore legittimato a dar corso alla prima di quelle procedure a dispetto della sopravvenuta instaurazione della seconda.
Massima

L'autonomia dell'esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario rispetto al fallimento esclude che il curatore, intervenuto in detta esecuzione individuale, possa proficuamente far valere, in sede di distribuzione, le ragioni dei creditori aventi diritto alla prededuzione nell'àmbito della procedura concorsuale.

Il caso

Nell'esecuzione intrapresa, per il recupero di un credito di natura fondiaria, da un istituto bancario, si registra, a séguito del sopravvenuto fallimento della società esecutata, l'intervento della curatela.

All'esito dell'aggiudicazione del bene staggito, il prezzo veniva assegnato al creditore fondiario.

Il piano di riparto formato dal professionista delegato alle vendite, detratte le spese di procedura, confermava l'assegnazione delle somme già attribuite alla Banca oltre ad un ulteriore residuo.

Presentava osservazioni il Fallimento, che, sostenendo la natura meramente processuale del privilegio ex art. 41 Tub ed evidenziando che le somme costituenti l'attivo fallimentare non erano sufficienti a soddisfare i crediti prededucibili nell'àmbito della procedura concorsuale pendente, chiedeva l'attribuzione dell'intero ricavato alla procedura medesima e, in subordine, la decurtazione delle spese prededucibili fallimentari e di amministrazione dell'immobile esecutato.

Il nuovo piano di riparto, dichiarato esecutivo con ordinanza del giudice dell'esecuzione, prevedeva il riconoscimento alla procedura delle sole spese a titolo di ICI/IMU.

Impugnando l'ordinanza ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la curatela, allegando un piano di riparto “virtuale”, reiterava la richiesta di attribuzione dell'intero prezzo di aggiudicazione o, quantomeno, della somma pari ai crediti fallimentari prededucibili, contestando altresì la liquidazione delle spese ex art. 2770 c.c. del procuratore del creditore, sul presupposto che il riconoscimento di tali spese dovesse avere luogo in sede fallimentare.

La questione

La questione affrontata dalla sentenza in commento inerisce al rapporto tra procedura esecutiva individuale instaurata (o proseguita) dal creditore fondiario e la procedura concorsuale apertasi in danno del debitore esecutato e, in questo contesto, alla più precisa definizione dei contorni del cd. privilegio processuale che, a norma dell'art. 41 Tub, vede il creditore legittimato a dar corso alla prima di quelle procedure a dispetto della sopravenuta instaurazione della seconda.

Trattasi, per l'esattezza, di una duplice questione, i cui capi risultano formulati in via graduata, ossia l'uno per l'eventualità che l'altro non possa ricevere la soluzione auspicata dalla parte che l'ha sollevato.

In prima battuta, allora, il tribunale adito è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione se detto privilegio abbia ad esaurirsi nel mero diritto di proseguire nelle operazioni di materiale liquidazione del bene staggito, così che, del ricavato della vendita, si imponga in ogni caso l'attribuzione integrale al curatore perché proceda alla relativa graduazione e distribuzione in sede fallimentare.

Il secondo capo di questione, avanzato per l'ipotesi che il primo debba ricevere risposta negativa e detta attribuzione integrale non possa, pertanto, aver luogo, si è tradotto nell'interrogativo attinente al se ed in quale misura, nella distribuzione del ricavato in sede di esecuzione individuale, possa e debba darsi rilievo alle prededuzioni fallimentari e, più in generale, se si debba tener conto dell'eventualità che, all'esito delle ripartizioni fallimentari, il creditore fondiario non possa vedersi riconosciuta la stessa quota di ricavato spettantegli in sede di esecuzione individuale.

Le soluzioni giuridiche

Sotto il primo dei profili problematici appena accennati, il tribunale giudicante non ha avuto che da rimettersi alla consolidata posizione della giurisprudenza di legittimità in materia, a tenore della quale il diritto del creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore fallito si sostanzia anche nella possibilità di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti di quanto dovutogli, senza che assegnazione e conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti, con annesso obbligo di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta alla curatela (così, pressoché testualmente, Cass. civ., 17 dicembre 2004, n. 23752). Un diverso approdo ermeneutico, d'altro canto, svuoterebbe di significato il testo dell'art. 41 Tub ed il creditore fondiario si troverebbe a dover sostenere gli oneri di una procedura senza alcun concreto vantaggio.

Anche gli ulteriori assunti del Fallimento, relativi alla possibilità di dare rilievo alle prededuzioni fallimentari in sede di distribuzione nell'esecuzione individuale, sono stati disattesi.

In tal senso, il giudicante si è mosso sulla scorta del principio di reciproca indipendenza delle due procedure, alla stregua del quale non è concepibile che una di esse possa accogliere nel proprio alveo operazioni che rinvengono nell'altra la propria naturale sede. Su questa base, si è allora affermato che al giudice dell'esecuzione spetti unicamente di procedere alla liquidazione delle spese sostenute nell'ambito della procedura esecutiva individuale (siccome operazione propria a questa procedura medesima); mentre ogni accertamento relativo alla graduazione dei crediti, quale passaggio indispensabile ai fini della determinazione della quota di ricavato che andrebbe a copertura dei crediti prededucibili, è tassativamente demandato agli organi fallimentari.

Né, d'altra parte, il problema può essere aggirato sottoponendo al giudice dell'esecuzione, com'è avvenuto nel caso di specie, un piano “virtuale” di ripartizione dell'attivo fallimentare: ciò che, per un verso, consentirebbe al curatore di ipotizzare un riparto del tutto extra ordinem e sottratto ai poteri di contestazione e controllo dei soggetti interessati; per il verso opposto, finirebbe per trasferire nella fase distributiva dell'esecuzione individuale le contestazioni che il creditore sarebbe legittimato a spiegare in sede fallimentare.

Resta inteso, ed è questa la ragione che vale a qualificare come “processuale” il privilegio accordato dall'art. 41 Tub al creditore fondiario, che le somme assegnate a quest'ultimo a suggello dell'esecuzione individuale non risultano attribuite in via definitiva, stante l'obbligo di restituire al fallimento quanto percepito in eccesso rispetto all'ipotesi di liquidazione fallimentare del bene. A tal proposito, il Tribunale campano osserva, fors'anche a titolo di obiter dictum, che margini di discussione più non residuano nel quadro della procedura esecutiva individuale una volta che si sia fatto luogo all'assegnazione integrale del ricavato: e questo perché la restituzione dell'eventuale eccedenza imporrebbe di ricorrere a strumenti ordinari per conseguire un titolo esecutivo, non avendo il giudice dell'esecuzione alcun potere in tal senso.

Osservazioni

La sentenza si segnala per la chiarezza degli enunciati e la coerenza nell'applicazione al caso di specie dei princìpi che governano la materia, quali distillati di un'elaborazione giurisprudenziale ricca e ben orientata.

All'espressione di un pieno consenso nei confronti delle soluzioni concretamente proposte dal giudicante, nulla resta, allora, da aggiungere se non il rilievo che i problemi quivi affrontati dovrebbero essere, in un futuro non troppo remoto, consegnati alla storia, per effetto della recentissima approvazione, in data 17 ottobre 2017, della legge delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 7, comma 4, lett. b), include, tra i princìpi e criteri direttivi della nuova procedura di liquidazione giudiziale, sostitutiva del fallimento, la soppressione, sia pure non immediata, del privilegio processuale fondiario.

Guida all'approfondimento
  • Casa, Appunti sul credito fondiario tra privilegio processuale e concorso formale, ivi, 2015, 786 ss.;
  • Macagno, Rapporti tra esecuzione individuale e concorsuale di credito fondiario: conferme dal legislatore della Riforma, ivi, 2009, 1231 ss;
  • F.P. Patti, Finanziamenti all'impresa, credito fondiario e (riconsiderazione del) privilegio processuale, in Fallimento, 2017, 252 ss.;
  • Sangiovanni, Le particolarità fallimentari del credito fondiario, ivi, 2011, 1146 ss..

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