La facoltà di disdetta del CCNL spetta solamente alle parti sindacali e non ai singoli lavoratori o datori di lavoro
29 Novembre 2017
Con riguardo al contratto collettivo nazionale, la facoltà di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti e quindi alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il contratto; non spetta, invece, al singolo lavoratore o al datore di lavoro al quale non è consentito recedere unilateralmente neppure adducendo l'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. (la Corte, nel riformare la sentenza di I grado, ha ritenuto legittima la disdetta operata da parte del datore di lavoro atteso che la sua sola adesione a strutture territoriali non implica adesione a livello nazionale né tantomento un mandato ad una Associazione). |