Utilizzo a proprio favore dei documenti non esibiti in sede di verifica se mancano informazioni dall'A.F.
29 Novembre 2017
Ai sensi dell'art. 32, comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione Finanziaria deve informare il contribuente delle preclusioni che conseguono qualora non esibisca o non trasmetta, nei termini indicati, rispettivamente dati e notizie di carattere specifico e/o documenti, libri o registri rilevanti ai fini del controllo della sua posizione fiscale richiesti dalla stessa Amministrazione. In mancanza di detta informazione, non opera la sanzione dell'inutilizzabilità, nei confronti del contribuente, di quanto dallo stesso non fornito e/o non esibito all'Amministrazione nei termini. |