Valore legale del documento informatico e identificazione del sottoscrittore

La Redazione
30 Novembre 2017

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio restando fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005...

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio restando fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuisce valore legale al documento informatico con l'identificazione del sottoscrittore, prevedendo che: "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. cit., che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità ed immodificabilità del documento, si presume riconducibile ai titolari del dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21, comma 2 e soddisfa il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350 c.c.".

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