Deposito telematico del ricorso prima del 30 giugno 2014: è mera irregolarità
30 Novembre 2017
Il caso. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta da alcuni lavoratori di una società dichiarata fallita, ritenendo intempestivo il ricorso perché depositato (in data 30 ottobre 2014) oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stato passivo (avvenuta il 24 settembre 2014). Secondo il Tribunale tale tardività non poteva considerarsi sanata dall'inoltro telematico del ricorso, perché il deposito telematico era valido solo per gli atti provenienti dalle parti costituite e non per gli atti introduttivi del giudizio.
La tardività doveva ritenersi sanata dal deposito telematico. Contro tale pronuncia gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affermando, al contrario, che la tardività doveva ritenersi sanata dal tempestivo inoltro telematico del ricorso, perché il dettato normativo consente la facoltà di deposito telematico di ricorsi come quelli di opposizione allo stato passivo.
Mera irregolarità. Quanto sostenuto dai ricorrenti viene confermato dalla Suprema Corte, la quale ricorda che «in tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento». Questo significa che «l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014 (…) integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini» (v. Cass. civ., n. 22479/2016; Cass. civ., n. 9772/2016).
Alla luce di tale ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. |