CGUE: il diritto alla ferie retribuite non si estingue, se il datore impedisce di esercitarlo

La Redazione
30 Novembre 2017

Non è conforme al diritto dell'Unione europea impedire al lavoratore di riportare e, nel caso, cumulare fino al termine del rapporto di lavoro, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell'arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie. Così ha statuito la Corte di Giustizia, con sentenza depositata ieri.

Alla cessazione del contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni, un lavoratore britannico chiedeva al datore di lavoro il pagamento delle indennità finanziarie per ferie non godute, nonché per quelle godute ma non retribuite, corrispondenti all'intero periodo di occupazione.

Sottoposte alla CGUE diverse questioni relative all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, questa sottolinea come "il diritto alle ferie annuali retribuite per ogni lavoratore dev'essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Parimenti sancito dalla Carta di Nizza – continua la Corte di Giustizia – è il diritto ad un ricorso effettivo, diritto che non sarebbe garantito qualora il lavoratore fosse obbligato a beneficiare delle ferie senza retribuzione per poi, in seguito, introdurre un ricorso volto ad ottenerne il pagamento, in quanto impossibilitato a far valere davanti al giudice il diritto ad usufruire delle ferie retribuite in quanto tali.

In conclusione, la Corte afferma che ostano al diritto dell'UE le disposizioni o prassi nazionali che impediscano al lavoratore di riportare e, nel caso, cumulare fino al termine del rapporto di lavoro, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell'arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie.

D'altro canto la CGUE ricorda che, al fine di proteggere il datore dal rischio di un cumulo dei periodi di assenza del lavoratore tale da creare difficoltà nell'organizzazione del lavoro, sono conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione disposizioni o prassi nazionali che limitino il cumulo ad un periodo di riporto di 15 mesi, allo scadere del quale il diritto si estingue. Una siffatta protezione, però, non è necessaria nella fattispecie di cui trattasi, ove il datore ha tratto vantaggio dalla situazione; pertanto, in assenza di un tale limite, “ammettere un'estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell'obiettivo della direttiva di rispettare la salute del lavoratore”.

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