Claims made pura: vantaggi e svantaggi reciproci per le parti
01 Dicembre 2017
IL CASO Un notaio si rivolge dapprima al Tribunale, poi alla Corte d'appello di Milano per sentir dichiarata la nullità e vassatorietà della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione professionale stipulato con una compagnia assicurativa, ma i giudici di prime cure rigettano il ricorso. Il professionista si rivolge dunque alla Suprema Corte, con unico motivo di ricorso, e denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in punto di contratto di assicurazione e in particolare degli artt. 1322, 1341, 1903, 1914, 1917 e 1952 c.c. NATURA VESSATORIA? Il notaio sostiene che la Corte d'Appello abbia violato il principio affermato da Cass. civ. n. 5624/2005, ove si legge che, in quanto limitativa della responsabilità a carico dell'assicuratore predisponente, la clausola claims made ha natura vessatoria e pertanto, per la sua efficacia, è necessaria la specifica sottoscrizione da parte dell'assicurato. Il ricorrente ritiene che mediante la clausola claims made sia la garanzia stessa ad essere limitata. MOTIVO INFONDATO La Suprema Corte considera del tutto infondato il motivo di ricorso, e dichiara che la clausola claims made, nel caso in esame, debba essere ricompresa tra quelle volte a meglio descrivere l'oggetto del contratto, il rischio assicurato, e non di certo tra quelle dirette a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del debitore. Pertanto, non assume carattere vessatorio e non deve essere specificatamente approvata per iscritto. Il notaio, nel caso di specie, pretendeva di essere manlevato per un sinistro verificatesi nel 1994 ma denunciato solo nel 2004, dopo la scadenza naturale della polizza, che non era stata rinnovata. CLAUSOLA CLAIMS MADE PURA La Cassazione prosegue dichiarando la conformità della decisione di merito in esame rispetto a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 9140/2016. Si tratta di una clausola claims made pura, ove «si prescinde dal momento di verificazione del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato». VANTAGGI E SVANTAGGI RECIPROCI PER LE PARTI Le clausole claims made pure, continua la Corte, sono meritevoli di tutela perché comportano vantaggi e svantaggi reciproci per le parti: se da un lato infatti non coprono i fatti illeciti che si sono verificati prima della scadenza del contratto se la richiesta interviene dopo la scadenza, dall'altro hanno l'effetto vantaggioso di coprire i fatti illeciti verificatesi prima della vigenza del contratto se durante la vigenza dello stesso interviene la richiesta risarcitoria. La Suprema Corte quindi rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |