Anatocismo e ammortamento "alla francese"

Fabio Fiorucci
04 Dicembre 2017

I rapporti tra ammortamento c.d. 'alla francese' e anatocismo ruotano intorno a due questioni: è configurabile anatocismo (art. 1283 c.c.) nella determinazione della quota interessi della rata del mutuo? Quando è legittimo l'anatocismo riveniente dall'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata scaduta e non pagata del mutuo (notoriamente composta da una quota capitale e un quota interessi)?
Premessa

I rapporti tra ammortamento c.d. 'alla francese' e anatocismo ruotano intorno a due questioni: è configurabile anatocismo (art. 1283 c.c.) nella determinazione della quota interessi della rata del mutuo? Quando è legittimo l'anatocismo riveniente dall'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata scaduta e non pagata del mutuo (notoriamente composta da una quota capitale e un quota interessi)?

La giurisprudenza pressoché dominante risponde negativamente alla prima domanda, rilevando, altresì, che solo in presenza di espresse previsioni normative è legittimo applicare il tasso di mora all'intera rata scaduta del mutuo. Ai rapporti tra anatocismo e ammortamento francese sono dedicati alcuni studi di matematica finanziaria, che ravvisano un fenomeno anatocistico nel calcolo della quota di interessi della rata del mutuo.

Anatocismo nella determinazione della quota interessi della rata del mutuo?

Il piano di ammortamento c.d. ‘alla francese', di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale (ad es., i mutui), prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà maggiore la quota capitale.

Secondo talune, assolutamente minoritarie per non dire isolate, impostazioni di parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bari, sez. Rutigliano, 29 ottobre 2008; Trib. Larino 3 maggio 2012; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Trib. Isernia 28 luglio 2014), in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto ‘francese', mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe un interesse semplice ma un interesse anatocistico (interesse composto), per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso di interesse indicato in contratto; tale circostanza, da un lato determinerebbe la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., dall'altro, essendo incerta l'indicazione numerica del tasso di interesse (corrispettivo), produrrebbe la nullità della relativa previsione per indeterminatezza ex art. 1284 c.c.

Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica, giurisprudenza di merito (limitandosi agli ultimi anni: Trib. Padova 16.1.2016, 9.3.2016 e 29.5.2016; Trib. Milano 25.2.2016, 8.3.2016 e 28.4.2016; Trib. Bergamo 25.2.2016 e 25.7.2017; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Napoli 20.6.2016; Trib. Lecce 20.7.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 20.4.2015, 16.6.2016 e 23.11.2016, 1.2.2017; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 7.3.2017; Trib. Brescia 13.6.2017; Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bergamo 8.9.2017; Trib. Sulmona 20.7.2017; Trib. Lecce 14.6.2017 7), che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati tempo per tempo) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario – con la consegna e sottoscrizione del ‘piano di ammortamento' – è di regola in grado (soprattutto nei mutui a tasso fisso) di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (ABF 3.6.2013, n. 3208 nonché ABF n. 424/2013 e ABF n. 429/2013, ABF n. 3853/2014 e n. 6703/2014, in www.arbitrobancariofinanziario.it).

In argomento, occorre richiamare anche Trib. Verona 24 marzo 2015, secondo cui sostenere in giudizio un effetto anatocistico automatico dell'ammortamento francese integra gli estremi della lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. (a conclusioni simili, quanto alla lite temeraria, è giunto anche: Trib. Salerno, 30 gennaio 2015).

La quota interessi della rata del mutuo non è anatocistica

È evidenziato dalla giurisprudenza (sopra citata) che il metodo di ammortamento c.d. alla francese – in cui, come detto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce – non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto).

In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Stando così le cose, è evidenziato che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile, per la inesistenza di un interesse ‘scaduto' sul quale calcolare l'interesse composto (così: Trib. Verona, 24 marzo 2015, cit.; 27 aprile 2016 e 7 luglio 2016).

È anzi stato osservato che, considerato che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale – quota tempo per tempo crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo x riduce il capitale che fruttifica nel periodo successivo x+1, ossia si verifica un fenomeno addirittura inverso rispetto alla capitalizzazione (Trib. Torino 17 settembre 2014; Trib. Avellino 31 luglio 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017).

Ricapitolando, secondo la giurisprudenza pressoché totalitaria:

1. il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese utilizza una formula che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi, calcolata sul solo capitale residuo;

2. deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe "interesse composto" soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale;

3. gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;

4. alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo.

Discordanza TAN e TAE

Nelle decisioni che escludono che l'ammortamento francese possa giuridicamente configurare l'applicazione di interessi anatocistici - a diverse conclusioni giunge la matematica finanziaria, adottando criteri che non sembrano immediatamente riconducibili e sovrapponibili alle previsioni dell'art. 1283 c.c., vedi appresso -, è anche abitualmente affermato che l'assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. francese esclude che possa verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivo (ex multis Trib. Roma 16 giugno 2016; Trib. Palermo 31 gennaio 2017; Trib. Pisa 21 aprile 2017; contra Trib. Isernia 28 luglio 2014), salvo il caso, patologico e non fisiologico, in cui nello svolgersi del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito.

Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (Trib. Modena 11.11.2014; Trib. Milano 8.3.2016 e 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 28.6.2017 e 28.7.2017): “in sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017, 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017).

Ammortamento francese, anatocismo e matematica finanziaria: cenni

Come sopra accennato, secondo la matematica finanziaria nel piano di ammortamento alla francese il fenomeno anatocistico è fisiologico. Senza alcuna pretesa di esaustività, ed eliminando qualunque riferimento alle necessarie argomentazioni matematiche (che evidentemente esulano dalla presente nota), si riportano di seguito alcune conclusioni cui sono giunti i matematici finanziari che si sono interessati dei rapporti tra ammortamento francese e anatocismo:

"poiché la rata dell'ammortamento 'francese' è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, necessariamente, il calcolo di interessi su interessi" (G. Olivieri e P. Fersini);

"l'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, ..., coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta" (G. Olivieri e P. Fersini);

"il debito residuo [del mutuo ad ammortamento francese] è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta" (G. Olivieri e P. Fersini);

"nella realtà operativa, nella (quasi) totalità dei mutui 'alla francese' vengono utilizzati algoritmi di calcolo basati sulle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta e ciò comporta, escludendo i casi banali di un mutuo uniperiodale o di un tasso di interesse nullo, la presenza di anatocismo" (A. Annibali);

"nessuna sentenza evidenzia che ogni debito residuo si ottiene dal precedente, sottraendo la rata e aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi" (A. Annibali);

"in matematica, nel regime composto l'interesse si somma al capitale (si capitalizza) ad ogni valore di t producendo l'interesse sull'interesse nel successivo periodo (anatocismo), sicché questi, ancorché semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, si incrementano in modo esponenziale (progressione geometrica)" (G. Colangelo);

"da un punto di vista matematico è indubbia la dipendenza funzionale tra interessi correnti e interessi già pagati giusto i quali, l'interesse della rata corrente non potrebbe essere calcolato, secondo una formulazione c.d. alla francese. Dunque, si può certamente affermare ... che in un piano di ammortamento alla francese a rata e durata costante, la quota interessi della rata in ammortamento è determinata sommando al capitale dato a mutuo gli interessi via via maturati e già pagati ... limitando tale importo mediante un fattore proporzionale all'importo della rata" (F. Rundo);

"[il] debito residuo è composto attraverso una quota parte di interesse già pagato ..., dunque, la quota interessi prodotta per ciascuna rata, anche se calcolata sul solo debito residuo, sarà più alta del dovuto (secondo il tasso di interessi pattuito in regime semplice) per via di un debito residuo illecitamente incrementato" (F. Rundo).

Ma il fenomeno anatocistico riveniente dall'applicazione delle formule matematiche prospettate dai matematici finanziari, è riconducibile nel vincolante perimetro di operatività dell'art. 1283 c.c. (interessi su interessi scaduti)?

Applicazione degli interessi di mora sull'intera rata scaduta e non pagata del mutuo

Nei mutui, l'anatocismo riguarda invece gli interessi moratori, ossia gli interessi previsti in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Configurano anatocismo quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi (corrispettivi) contenuta nella rata insoluta (anatocismo nel calcolo degli interessi di mora).

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità: “in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Il principio è stato affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 3479 del 1971, la quale osservò che "il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile". Lo stesso principio è stato affermato da Cass. 6 maggio 1977, n. 1724” (Cass. Civ., n. 2593/2003).

Il computo degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi scaduti e non pagati che compongono la rata di mutuo è legittimo solo in presenza di esplicite previsioni normative:

  • in materia di credito fondiario (art. 14 d.P.R. n. 7/1976; art. 16, l. n. 175/1991 che, all'art. 27, ha abrogato il dpr 7/1976; la L. 175/1991 è stata poi anch'essa abrogata dall'art. 161, comma 1, TUB, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati dal 1 gennaio 1994);
  • nel periodo di vigenza dell'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000: "In caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento":
  • attualmente, la formulazione dell'art. 120 TUB stabilisce che: "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora"; la Delibera CICR 3.8.2016 ha ricondotto gli interessi di mora nell'alveo delle previsioni codicistiche, prevedendo che: "Agli interessi moratori si applicano disposizione del c.c.".

A tale ultimo riguardo, può essere utile ricordare quanto più volte ribadito dalla Cassazione: “il debito per interessi (si tratti di interessi compensativi, corrispettivi o moratori ed anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (Cass. n. 4088/1988; Cass. n. 9311/1990; Cass. n. 2381/1994; Cass. S.U. n. 9653/2001; Cass. n. 2439/2002; Cass. n. 2771/2002; Cass. n. 4133/2003; Cass. 18438/2013; Cass. 11400/2014).

Conclusioni

Secondo la giurisprudenza pressoché totalitaria, il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. 'alla francese' utilizza una formula che non ha alcun effetto anatocistico nella determinazione della quota di interessi (della rata del mutuo), calcolata sul solo capitale residuo; deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe "interesse composto" soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale (ai rapporti tra anatocismo e ammortamento francese sono dedicati alcuni studi di matematica finanziaria, che ravvisano un fenomeno anatocistico nel calcolo della quota di interessi della rata del mutuo).

Nei mutui, l'anatocismo riguarda invece gli interessi moratori, ossia gli interessi previsti in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Configurano una condotta anatocistica quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi (corrispettivi) contenuta nella rata insoluta. In tale ultima ipotesi, il computo degli interessi di mora sugli interessi scaduti e non pagati è legittimo solo in presenza di esplicite previsioni normative.

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