Per il Comune non confessa il segretario comunale

Redazione scientifica
04 Dicembre 2017

La confessione del segretario comunale, in mancanza di diversi ed idonei mezzi istruttori, non è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, laddove non implichi un'attribuzione di responsabilità a carico del Comune, ma, al contrario, il rifiuto di ogni addebito.

Il caso. La vicenda trae origine da una domanda di risarcimento dei danni promossa nei confronti di un amministrazione comunale rigettata dal Tribunale di Bologna.

Contro tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di valutare i fatti dichiarati dal segretario generale del Comune nella comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

La confessione del segretario comunale non basta. Per il Collegio, non è vero che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il contenuto di quella comunicazione. Infatti, il giudice del merito ha affermato che, in mancanza di diversi ed idonei mezzi istruttori esso non risultava sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, non implicando un'attribuzione di responsabilità a carico del Comune, ma, al contrario, il rifiuto di ogni addebito.

Nessun rilievo per la mancata contestazione del documento. A nulla rileva, aggiungono i Supremi Giudici, la mancata contestazione del documento da parte della difesa del Comune. Infatti, gli artt. 115 e 167 c.p.c. pongono un onore a carico delle parti che riguarda le sole allegazioni in fatto della controparte e non anche i documenti prodotti; su questi sussistete il solo onere di eventuale disconoscimento, «restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice» (cfr. Cass. civ., n. 12748/2016 e Cass. civ., n. 6606/2016).

Per tali motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

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