Licenziamento nelle piccole imprese: tutela reale o obbligatoria?
04 Dicembre 2017
Quali sono le peggiori conseguenze in cui può incorrere un datore di lavoro con un'azienda sotto i 15 dipendenti che opera un licenziamento disciplinare, in seguito riconosciuto dal giudice come illegittimo o nullo? È possibile che il giudice del lavoro ordini la reintegra?
La questione posta rende necessaria una preliminare distinzione tra i lavoratori assunti in un momento antecedente o successivo al 7 marzo 2015. Relativamente ai primi, si farà riferimento alle modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti dall'art. 1 co. 42 D.Lgs. n. 92/2012 (L. Fornero), nel quale vengono individuate espressamente le ipotesi in cui la dichiarata nullità del recesso datoriale garantisce la tutela reale, recte la reintegrazione, al dipendente, prescindendo dal numero degli assunti. Nel caso di un licenziamento disciplinare illegittimo, in quanto carente della ragione giustificatrice dello stesso, si applicherà quanto previsto all'art. 8 L. n. 604/66, con tutela esclusivamente economica. Per i dipendenti assunti in seguito al 7 marzo 2015, il D.Lgs. n. 23/2015 all'art. 9 espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 3 co. 2 del decreto medesimo alle imprese occupanti un numero di lavoratori inferiore a 15. Ciò comporta che la verificata non sussistenza del fatto a fondamento del licenziamento disciplinare, garantirà soltanto una tutela obbligatoria, con diritto ad una indennità la quale non potrà superare le sei mensilità. |