Notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione e notifica della sentenza impugnata in appello

05 Dicembre 2017

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione analizza i principi in tema di notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione e di notifica della sentenza di primo grado impugnata poi in appello.

Il caso. La vicenda trae origine da un'azione proposta nei confronti dell'amministrazione provinciale di Avellino, per il risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa di un sinistro stradale determinato da una buca, non segnalata e non visibile, presente sul manto stradale. Il Giudice di pace territorialmente competente, accolta la domanda attorea, condannava l'Ente locale in solido con la compagnia assicurativa. Proposto appello dall'amministrazione soccombente, il tribunale dichiarava inammissibile il gravame per tardività.

Contro tale pronuncia la Provincia di Avellino ha proposto ricorso per cassazione.

Notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione. Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato a mezzo PEC alla compagnia assicurativa e che, quindi, non è necessario rinnovare la notifica.

L'art. 16-quater d.l. n. 179/2012 ha introdotto la possibilità di eseguire la notifica all'indirizzo PEC delle società. Si tratta, osservano i Giudici, di una normativa di carattere generale che non ammette nessuna eccezione. Infatti, tutte le società, in ottemperanza allo specifico obbligo previsto dall'art. 16 d.l. n. 185/2008, devono comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC.

Considerato che il processo civile telematico non è ancora operativo nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione rientra sicuramente nell'ambito dell'articolo sopra citato; quindi, l'avvocato notificante deve depositare le copie analogiche del messaggio PEC, completo degli allegati, e dei messaggi di accettazione e consegna con attestazione di conformità. Pertanto, il meccanismo sopra descritto, non lede il diritto di difesa, ma al contrario, consente alla controparte di conoscere l'atto notificando già in base alla sola notificazione a mezzo PEC.

Notifica della sentenza impugnata al legale rappresentante. Superata la questione della legittimità del procedimento notificatorio del ricorso in Cassazione, la Corte passa ad esaminare il merito della doglianza con la quale il ricorrente ritiene che il giudice di merito ha giudicato tardivo il suo appello perché ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'attore presso l'amministrazione in persona del suo legale rappresentante, mentre la notifica doveva essere effettuata presso il procuratore costituito.

Il Collegio ricorda come la notifica della sentenza impugnata effettuata al legale rappresentante della parte presso il domicilio di quest'ultima e a mani del suo legale non può ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Questo perché tale notificazione non risulta indirizzata né al difensore né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore e, dunque, nei suoi confronti non è applicabile il principio secondo cui «in tema di notificazione della sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario».

Per tale ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al tribunale di Avellino.

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