Responsabilità medica e onere di allegazione dell’inadempimento qualificato

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2017

La necessità dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare la condotta omessa o l'errore commesso.

IL CASO Due coniugi propongono contro il medico ecografista e la struttura presso cui erano state effettuate le ecografie azione di risarcimento danni derivati dal mancato rilievo dell'esistenza di malformazioni fetali nella propria figlia e della conseguente lesione del diritto della gestante ad interrompere la gravidanza.

Mentre il Tribunale di Reggio Calabria riconosceva il diritto al risarcimento del danno, la Corte d' Appello rigettava le domande di risarcimento.

I coniugi ricorrono in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello.

ONERE DI ALLEGAZIONE La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le ragioni dei ricorrenti che escludono fra gli oneri di allegazione della parte attrice la necessità di provare specificatamente l'inadempimento costituito dal mancato riscontro della specifica patologia, ricorda che la necessità dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato il nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato (Cass. civ., Sez. Un., 577/2008).

Tuttavia, la Corte si allinea alla decisione del giudice di secondo grado che ha escluso la possibilità di rilevare l'esistenza di una malformazione, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, dei limiti tecnologici delle apparecchiature e dell'assenza di linee guida convalidate.

ELEMENTI INDICATORI La Corte ammette la rilevanza di elementi indicatori di una possibile patologia, ma non quando la loro esistenza si fonda su una diversa lettura delle risultanze tecniche, senza individuare fatti omessi effettivamente decisivi, ossia univocamente idonei a modificare - se esaminati – l'esito del giudizio.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

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