Procedimento ex art. 702-bis c.p.c. rito davvero speciale quasi “spettrale”

Erminio Colazingari
05 Dicembre 2017

La sentenza in commento affronta la questione in merito alla effettività della decorrenza del termine per l'impugnazione emessa a definizione del procedimento sommario ex art. 702-bis dalla comunicazione del cancelliere; comunicazione che inviata per esteso e non estratto è idonea alla decorrenza del termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione.
Massima

La comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, conv. con modific. dalla l. n. 221/2012 (introdotto dall'art. 52, d.l. n. 90/2014, conv. con modific. dalla l. n. 114/2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. con modific. dalla l. n. 132/2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 702-quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza.

Il caso

Il ricorso per cassazione era stato dal ricorrente articolato in unico motivo, per violazione del combinato disposto dell'art. 136,comma 2, disp. att. c.p.c., art. 45 disp. att. c.p.c., d.m. n. 44/2011, art. 15, comma 4, come novellato dal d.m. n. 209/2012, art. 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 20, 21 e 24, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla C. C. SRL avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., pubblicata dal Tribunale di Catanzaro. Aveva accertato la Corte di Catanzaro, sulla base di attestato della cancelleria in atti, che l'ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 era stata comunicata in pari data in via telematica ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., mentre l'appello era stato poi proposto non con rituale citazione, ma con ricorso, depositato il 14 marzo 2014, consegnato per la notifica in data 8 aprile 2014 e notificato il 16 aprile 2014, quando allora il termine di trenta giorni ex art. 702-quater c.p.c., (fatto decorrere dalla comunicazione del 21 gennaio 2014) era abbondantemente scaduto. La Corte d'appello di Catanzaro aveva poi negato l'eccepita nullità della comunicazione a mezzo PEC dell'ordinanza del Tribunale per mancanza della firma digitale del cancelliere, non essendo la comunicazione del testo integrale di ordinanza pronunciata fuori udienza un documento informatico che necessita di un tale adempimento.

La questione

La questione affrontata dalla sentenza in esame attiene alla effettività della decorrenza del termine per l'impugnazione emessa a definizione del procedimento sommario ex art. 702-bis dalla comunicazione del cancelliere; comunicazione che inviata per esteso e non estratto è idonea alla decorrenza del termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione. La parte ricorrente aveva dedotto come tale comunicazione se priva della sottoscrizione digitale del cancelliere non poteva essere ritenuta idonea a far decorre il termine per l'impugnazione e così l'impugnazione proposta doveva essere ritenuta tempestiva e non tardiva anche se proposta oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

Secondo la Suprema Corte ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte, se anteriore alla sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7401; Cass. civ.,sez. VI-II, 9 maggio 2017, n. 11331). Tale comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter,comma 6, c.p.c., può essere, per la Corte di legittimità, eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata avendo i Giudici già chiarito come il periodo aggiunto in coda all'art. 133, comma 2, c.p.c., dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzato a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come appunto l'art. 702-quater c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. civ.,sez. VI-III, 5 novembre 2014, n. 23526). Nel caso in esame, la ricorrente aveva ricevuto comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 21 gennaio 2014, ma deduce la violazione del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, comma 4. Dalla mancanza della firma digitale del cancelliere la ricorrente aveva dedotto la nullità della comunicazione e quindi l'inidoneità della stessa a far decorrere il termine di trenta giorni di cui all'art. 702-quater c.p.c.. La Suprema Corte ha però rilevato il d.l. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 9-bis, conv. con modif. in l. n. 221/2012, (norma però aggiunta in epoca successiva al compimento della comunicazione per cui era causa - e ciò ai fini del principio tempus regit actum - dal d.l. n. 90/2014, art. 52, convertito in l. n. 114/2014, poi ancora modificato dal d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132/2015) dispone che «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale (...)» (Cass. civ., sez. VI-III, 22 febbraio 2016, n. 3386). Per la Cassazione è di per sè conforme ai principi costantemente affermati dalla stessa in tema di comunicazioni e notificazioni, la conclusione secondo cui la comunicazione telematica di un provvedimento del giudice emesso in formato cartaceo, effettuata in data antecedente all'entrata in vigore del comma 9-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 702-quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza (in tal senso anche Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26102, che ha ritenuto superflua per la regolarità delle notifica del ricorso per cassazione la sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale). Ciò posto la Corte ha respinto il ricorso confermando la tardività dell'impugnazione.

Osservazioni

La questione che ci occupa muove dalla irriducibile dicotomia sottesa ai qui appresso riportati riferimenti codicistici; ed invero l'art. 702–quater c.p.c. ed il disposto di cui all'art. 133 c.p.c.. Senochè, la norma sull'impugnazione dell'ordinanza 702-ter ha operato grazie alla Corte un revirement assolutamente radicale rispetto a quello che sin ad oggi era stato un principio cardine dell'ordinamento processualcivilistico ed ovvero la decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art. 325 c.p.c. di un provvedimento con contenuto decisorio in grado di produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. in forza soltanto dell'atto di impulso di parte (notifica al difensore/i di controparte del provvedimento oggetto di gravame) e non già a seguito della mera comunicazione di cancelleria del testo, ancorchè integrale, del presupposto provvedimento decisorio. La Suprema Corte con una precedente ordinanza (n. 23526 del 5 novembre 2014) ha sancito il principio di diritto in forza del quale la comunicazione di cancelleria ex art. 133 c.p.c. non fosse, per l'appunto, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325. La Corte, infatti, nel rimarcare l'irriducibile contrasto tra quanto previsto nel richiamato disposto codicistico e quanto disposto da numerose norme speciali (art. 696-terdecies c.p.c..) ha richiamato, comunque, il principio di diritto in forza del quale la norma speciale prevale sulla norma generale quand'anche questa sia posteriore. Il ragionamento operato dalla Suprema Corte muoveva i propri passi dall'analisi delle modifiche apportate dal d.l.n. 90/2014 il quale, novellando l'art. 133 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza, non fosse più limitata al solo dispositivo, ma alla versione integrale della sentenza stessa. A seguito di tale modifica la dottrina si era posta il dubbio se la citata comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della medesima anche in considerazione del fatto che l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni; tale tesi sembrava altresì trovare conforto nella Circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, che recitava: «l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l'impugnazione» e poiché, com'è noto, il decorso del termine lungo prescindeva dalla comunicazione di Cancelleria, la predetta circolare non poteva che far riferimento al termine breve. A fugare ogni dubbio interpretativo è intervenuta la l.n. 114/2014 di conversione del d.l. n.90/2014 la quale ha espressamente disposto che la comunicazione di cancelleria non sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.; in ossequio al predetto disposto normativo, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23526/2014 ha ribadito che la comunicazione di cancelleria ex art. 133 c.p.c. non è di per sé in grado di far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325. Senonché con l'ordinanza n. 22674/2017, il Giudice di legittimità sembra operare un radicale ribaltamento di posizioni, nel momento in cui introduce un principio di diritto in forza del quale viene sancita la non applicabilità al rito a cognizione sommaria ex art. 702-bis c.p.c. del disposto di cui al secondo comma dell'art. 133 c.p.c. - introdotto dall'art. 45 del d.l. n. 90/2014 convertito con la l. n. 114/2014 - nella parte in cui stabilisce che la comunicazione di cancelleria del testo, ancorchè, integrale, d un provvedimento decisorio non sia idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.. La Corte di cassazione, infatti, con la più volte richiamata ordinanza n. 22674/2017, sancisce che il dies a quo da cui far decorrere il calcolo del termine breve di impugnazione del provvedimento (ordinanza) che definisce il giudizio sommario introdotto nelle forme dell'art. 702-bisc.p.c. non vada automaticamente fatto coincidere con la data di notifica del prefato provvedimento, ma, ove anteriore, con quella di comunicazione (ancorchè via PEC) del testo integrale del provvedimento decisorio indirizzata ai procuratori da parte della cancelleria. Quindi, nel caso di procedimento sommario, la comunicazione della cancelleria diviene idonea a far decorrere il temine breve, ma solamente nel caso in cui il provvedimento comunicato sia nella sua forma integrale. Sul punto la Corte così si esprime: «Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre quindi far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza». La Corte, inoltre, con la richiamata ordinanza si è espressa altresì sull'ulteriore doglianza relativa alla carenza di sottoscrizione a mezzo firma digitale del provvedimento da parte del cancelliere il quale ne aveva estratto copia digitale dal formato cartaceo. La Cassazione supera la contestazione rifacendosi, in punto di diritto, al disposto di cui all'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012. Ne discende pertanto, quale giusto precipitato logico che il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. conseguente alla non impugnazione di un provvedimento a contenuto decisorio (ordinanza ex art. 702–ter c.p.c.) sia la risultante non già dell'atto di impulso di una delle parti processuali nei confronti dell'altra, quanto, piuttosto, la conseguenza della scelta operata da un cancelliere al quale, benché neutro ed estraneo rispetto ai fatti di causa, viene concessa la facoltà di regolare ed incidere, in via formale ma altresì sostanziale (art. 2909 c.c.), sugli esiti procedurali di un procedimento a cognizione sommaria. Difatti, dalla lettura dei prefati disposti codicistici non emerge in alcun modo un dovere in capo al cancelliere di provvedere alla comunicazione alle parti costituite dell'integrale testo del provvedimento decisorio, comunicazione che rimane, per l'appunto, una facoltà che ben potrebbe essere disattesa dal medesimo cancelliere. Lo stesso, infatti, potrebbe decidere di operare seguendo modalità difformi tra più procedimenti ex art. 702-bis c.p.c. potendo decidere di effettuare la comunicazione del testo integrale ai fini della decorrenza del termine breve in taluni casi, mentre, per contro, in tal altri optare per la non comunicazione. Vien quindi da chiedersi se tale discrezionalità possa superare l'eventuale sindacato di legittimità. Per di più quid iuris nel caso di comunicazioni non contestuali, ipotesi di certo non residuale, ai procuratori costituiti in giudizio? Il lettore potrebbe ben evidenziare che una simile fattispecie viene già a determinarsi nei procedimenti cautelari ante causam (art. 696-terdecies c.p.c.), ma è di tutta evidenza che il ricorso del legislatore a modalità di decorrenza dei termini “atipiche” a fini della proposizione del mezzo di impugnazione (reclamo), risulta essere coerente con la natura e con la finalità precipue del procedimento cautelare uniforme. Infatti, la tutela cautelare, come notorio, si caratterizza, in primis, per la sua strumentalità, in quanto posta in relazione paradigmatica con l'effettivo riconoscimento del diritto conseguente al disponendo provvedimento dichiarativo, ma, altresì, per la sua provvisorietà nella misura in cui la stessa tutela cautelare conoscerà caducazione e sostituzione in forza dell'emissione del provvedimento definitivo ovvero dalla sua perdita di efficacia conseguente all'estinzione ovvero alla tardiva instaurazione oppure al non incardinamento del giudizio di merito. In forza di quanto testè riportato, discende l'ineluttabile inidoneità della tutela cautelare alla produzione degli effetti ex artt. 325 c.p.c. e 2909 c.c. effetti, invece, che ben si producono a seguito della non impugnazione dell'ordinanza propria del rito a cognizione sommaria. A mente di quanto sopra, deriva, quindi, che con l'ordinanza oggetto della presente analisi, la Cassazione abbia di fatto introdotto la figura di un nuovo soggetto processuale, terzo e neutro rispetto alla lite, in grado, però, di incidere sulla decorrenza, in caso di silenzio del soccombente, dei termini utili per l'impugnazione di un provvedimento decisorio: il cancelliere. E ciò per il solo fatto dell'invio di una PEC contenente un documento privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità.

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