Principi contabili: pubblicata la Bozza del nuovo OIC 11

05 Dicembre 2017

L'Organismo Italiano di Contabilità ha reso pubblica in data 13 ottobre 2017 la bozza di nuovo principio contabile OIC 11. All'esito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, il principio contabile nazionale OIC 11 risultava – in parte – non più coerente con la nuova disciplina del bilancio di esercizio disciplinata dal Codice Civile.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha reso pubblica in data 13 ottobre 2017 la bozza di nuovo principio contabile OIC 11.

All'esito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, il principio contabile nazionale OIC 11 risultava – in parte – non più coerente con la nuova disciplina del bilancio di esercizio disciplinata dal Codice Civile. Tuttavia, mentre nel 2016 gli altri principi contabili nazionali sono stati aggiornati alla luce delle modifiche normative intervenute, il principio contabile OIC 11, dedicato all'analisi delle finalità del bilancio di esercizio e all'individuazione dei postulati di redazione dello stesso, non è stato aggiornato.

Rispetto all'attuale versione vigente dell'OIC 11 (risalente al 2005) nella attuale bozza in consultazione si nota un significativo snellimento nell'individuazione dei postulati di redazione del bilancio; mentre infatti l'OIC del 2005 (che aggiornava a sua volta il Documento n. 11 del 1994) individuava i seguenti postulati di redazione del bilancio di esercizio:

  • Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
  • Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
  • Comprensibilità (chiarezza);
  • Neutralità (imparzialità);
  • Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore;
  • Prudenza;
  • Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
  • Comparabilità;
  • Omogeneità;
  • Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione;
  • Competenza;
  • Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
  • Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;
  • Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;
  • Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie;
  • Verificabilità dell'informazione,

la bozza di nuovo OIC 11 in consultazione li individua come segue:

  • Prudenza;
  • Prospettiva della continuità aziendale;
  • Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto);
  • Competenza;
  • Costanza nei criteri di valutazione;
  • Rilevanza;
  • Comparabilità;
  • Neutralità.

La bozza di nuovo principio contabile precisa che, nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società deve includere, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

b) i postulati di bilancio.

Si rammenta che tra le novità principali della disciplina relativa alla redazione del bilancio recata dal D.Lgs. n. 139/2015 rientra la nuova riformulazione del principio di redazione della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form principle) e quello della significatività. Nella bozza di OIC 11 si osserva che l'Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto di disciplinare in maniera più approfondita il principio della significatività rispetto a quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Ulteriormente, la bozza di OIC 11 – nel precisare che un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società – introduce la nozione di destinatari primari dell'informazione del bilancio. Tali sarebbero coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. Si tratta di una ripartizione tra destinatari del bilancio che appare forse in contrasto con il principio della neutralità (eliminato nella bozza di OIC 11) e che non corrisponde all'esperienza internazionale che individua gli “Users of Accounting Information” come “Internal” o “External”. Gli “Internal Users” (Primary Users) sono costituti dal management aziendale, dai dipendenti e dai soci. Gli “External Users” (Secondary Users) sono invece i creditori sociali, l'Amministrazione Finanziaria, gli investitori, i clienti e le eventuali altre autorità di vigilanza (p.e., con riferimento al nostro Paese e nell'ambito delle società quotate, potrebbe essere la Consob).

Si tratta di una innovazione di particolare rilievo per quanto riguarda il contesto nazionale non contenuta né nella Direttiva 2013/34/UE né nel D.Lgs. n. 139/2015 che a tale Direttiva ha dato attuazione nel nostro Paese.

Si segnala, peraltro, che seppur richiamate nella bozza di nuovo OIC 11 posta in consultazione dal Consiglio di Gestione dell'OIC, non sono state rese pubbliche le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” e che, quindi, non appare agevole approfondire l'iter logico seguito in sede di predisposizione della bozza di nuovo OIC. Si auspica che, tenuto conto delle indicazioni che verranno raccolte in sede di consultazione pubblica, l'OIC valuti di considerare il mantenimento dei postulati di redazione del bilancio presenti nell'attuale versione dell'OIC 11 giacché gli stessi non appaiono in contrasto con la nuova normativa.

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