Diffusione online illecita di catalogo multimediale: per la punibilità serve la finalità di lucro

La Redazione
06 Giugno 2017

In tema di violazione delle leggi sul diritto d'autore, il gestore di un sito che mette a disposizione del pubblico un catalogo multimediale di opere cinematografiche e televisive, tutelate dal diritto d'autore, è punibile ai sensi dell'art. 172-ter, comma 2, lett. a-bis) L. n. 633/1941 solo se risulti provata la finalità di lucro, che costituisce un requisito essenziale di punibilità.

In tema di violazione delle leggi sul diritto d'autore, il gestore di un sito che mette a disposizione del pubblico (mediante visione in streaming o download) un vasto catalogo multimediale di opere cinematografiche e televisive, tutelate dal diritto d'autore, senza le licenze di sfruttamento rilasciate dalla Siae, è punibile ai sensi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) L. n. 633/1941 solo se risulti provata la finalità di lucro, che costituisce un requisito essenziale di punibilità.

Per fine di lucro deve intendersi l'intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa.

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