Diniego di accesso agli atti ex art. 146 cod. ass.

Giuseppe Sileci
06 Dicembre 2017

Nel caso di diniego di accesso agli atti ex art. 146 cod. ass., il danneggiato deve necessariamente presentare reclamo all'Ivass o può adire il giudice?

Nel caso di diniego di accesso agli atti ex art. 146 cod. ass., il danneggiato deve necessariamente presentare reclamo all'Ivass o può adire il giudice?

Le imprese che assicurano i rischi derivanti dalla circolazione delle autovetture devono consentire, ai danneggiati ed ai contraenti che ne facciano richiesta, di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Tanto è stabilito dall'art. 146 cod. ass. e non costituisce una novità assoluta perché già l'art. 12-bis l. n. 990/1969, introdotto dall'art. 3 l. n. 57/2001, garantiva ai danneggiati ed anche al contraente il diritto di accedere agli atti del fascicolo relativo al sinistro.

Ai sensi della norma in questione, «se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'Ivass anche al fine di vedere garantito il proprio diritto».

Le modalità di esercizio dell'accesso agli atti sono disciplinate dal Decreto ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191: in particolare, il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che «in caso di rifiuto o limitazione all'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'Isvap (oggi Ivass)…», il quale decide nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Recentemente il Tribunale di Agrigento (Trib. Agrigento, ord. 22 giugno 2017) ha accolto un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritenendo che il ricorrente abbia «azionato un diritto soggettivo sostanziale autonomo e di rango primario».

Non sono noti altri precedenti specifici.

Tuttavia in ambito bancario, in cui è espressamente riconosciuto al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385), la giurisprudenza ha affermato che questo diritto «ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale. Esso, infatti, non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (processuali o extraprocessuali)» (Cass. civ., sez. I, sent. 12 maggio 2006 n. 11004; principio cui aderisce la giurisprudenza di merito: Trib. Monza, sez. III, sent. 18 gennaio 2016 n. 95).

Diritto che ha trovato molto spesso adeguata tutela nel procedimento monitorio, non essendo infrequente che i giudici, accogliendo la domanda del cliente, ingiungano alla banca di consegnare la documentazione del decennio (Trib. Campobasso 17 ottobre 2017).

Vi è, tuttavia, una differenza non trascurabile tra le due fattispecie. La legge bancaria, infatti, riconosce il diritto alla documentazione ma non prevede alcun rimedio specifico: dunque, nel silenzio del legislatore non potrà non trovare applicazione l'art. 24 Cost., a mente del quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

Il Codice delle Assicurazioni, invece, il rimedio lo contempla: il danneggiato o l'assicurato possono «inoltrare reclamo all'Ivass anche al fine di vedere garantito il proprio diritto».

C'è da chiarire, però, se il ricorso al giudice sia possibile immediatamente ovvero se il rimedio sia ammissibile solo all'esito del reclamo.

A tal fine, non è d'aiuto il precedente del Tribunale di Agrigento perché dal provvedimento non si evince se la parte ha adito l'autorità giudiziaria dopo che era stata attivata la procedura del reclamo oppure prima.

Ebbene, a me pare che debbano distinguersi due ipotesi.

Poiché l'art. 146 cod. ass. prevede che l'assicurato o il danneggiato possano (e non debbano) rivolgersi all'Ivass «anche (e dunque non solo) al fine di vedere garantito il proprio diritto» di accesso agli atti, la scelta tra il rimedio “amministrativo”, certamente meno dispendioso e più spedito, e l'azione giudiziaria dovrebbe essere rimessa alla valutazione discrezionale dell'interessato; l'azione, tuttavia, sarebbe proponibile solo dopo che sia decorso il termine (giorni sessanta) entro il quale è possibile presentare reclamo, e ciò al fine di evitare il rischio della sovrapposizione di due rimedi che dovrebbero essere tra loro alternativi.

Invece, qualora l'istante optasse per il reclamo all'Ivass, il ricorso al giudice dovrebbe essere precluso sino a quando l'Istituto di vigilanza non abbia adottato il provvedimento ovvero non sia inutilmente spirato il termine di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

E ciò troverebbe indirettamente conferma in quanto espressamente stabilito dall'art. 146 cod. ass.: se, a mente del comma 2 della norma, l'esercizio del diritto di accesso è «sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa ed il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria», la quale – ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – potrebbe ben ordinare all'assicuratore di produrre in giudizio la documentazione oggetto della istanza inevasa, dovrebbe ritenersi che anche l'azione giudiziaria non possa essere promossa se è pendente il reclamo.

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