Il socio della controllata può agire direttamente contro la capogruppo

La Redazione
06 Dicembre 2017

L'azione di responsabilità proposta dai soci della società controllata nei confronti della capogruppo, ex art. 2497, comma 3, c.c., non deve essere preceduta dalla preventiva infruttuosa escussione della controllata.

L'azione di responsabilità proposta dai soci della società controllata nei confronti della capogruppo, ex art. 2497, comma 3, c.c., non deve essere preceduta dalla preventiva infruttuosa escussione della controllata.

È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 29139 del 5 dicembre.

Il caso. Alcuni soci di minoranza di una società sottoposta a direzione e coordinamento, proponevano azione di responsabilità nei confronti della società controllante. In primo e secondo grado la domanda veniva dichiarata improcedibile: secondo i giudici, infatti, la procedibilità della domanda dei soci della controllata, volta alla condanna della capogruppo al risarcimento dei danni per la violazione dei principi di corretta gestione societaria sarebbe subordinata alla preventiva infruttuosa escussione del patrimonio della controllata. I soci proponevano, quindi, ricorso per cassazione.

La responsabilità da direzione e coordinamento: l'azione diretta dei soci della controllata. La S.C. accoglie il ricorso: controverso è l'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 2497 c.c., ai sensi della quale il socio e il creditore sociale possono agire contro la società che esercita attività di direzione e coordinamento solo se non sono stati soddisfatti dalla società controllata.

Ebbene, secondo la Cassazione la norma in esame deve essere letta nel senso che l'azione del socio nei confronti della capogruppo non è subordinata alla preventiva infruttuosa escussione della società controllata, non ravvisandosi un beneficium excussionis.

Il principio di diritto. La S.C. afferma, dunque, il seguente principio di diritto: “L'art. 2497, comma 3, cod. civ. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione contro la società che esercita attività di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del patrimonio di questa o della previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l'obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento”.

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