Accordi di prossimità e opposizione del dipendente

07 Dicembre 2017

A causa di una situazione di crisi dell'azienda, è stato stipulato un contratto di prossimità con riduzione dell'orario di lavoro. Come dovrà reagire il datore alla contestazione del lavoratore che, in quanto appartenente ad una associazione sindacale non firmataria, ne nega l'applicabilità e afferma l'esigenza di un accordo individuale?

A causa di una situazione di crisi dell'azienda, è stato stipulato un contratto di prossimità con riduzione dell'orario di lavoro. Come dovrà reagire il datore alla contestazione del lavoratore che, in quanto appartenente ad una associazione sindacale non firmataria, ne nega l'applicabilità e afferma l'esigenza di un accordo individuale?

L'art. 8 della D.L. n. 138/2011 fissa determinate condizioni le quali, ove risultino essere cumulativamente sussistenti, comportano l'efficacia erga omnes del contratto collettivo di lavoro stipulato a livello territoriale o aziendale. È richiesto un certo grado di rappresentatività sul piano nazionale o territoriale delle associazioni dei lavoratori stipulanti, nonché l'utilizzo di un criterio maggioritario e il perseguimento di determinate finalità, tra le quali rientra la esigenza di gestione di una crisi aziendale. L'orario di lavoro costituisce una delle possibili materie suscettibili di formare oggetto dell'accordo di prossimità, senza che una deroga in pejus del CCNL possa configurare un limite, in ragione dell'applicabilità dell'art. 2077 c.c. al solo rapporto tra il contratto individuale e quello stipulato a livello nazionale. Alla luce della disciplina ivi sinteticamente esposta, il dipendente non potrà far valere la non efficacia dell'accordo in virtù della non appartenenza ad una delle associazioni partecipanti allo stesso. In merito: Trib. Grosseto n. 203/2017.

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