L’eccezione d’interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio
11 Dicembre 2017
Il caso. Al tribunale di Roma veniva proposta opposizione all'esecuzione contestando il diritto della moglie (ex) di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto. L'opponente eccepiva la prescrizione del credito azionato, relativo al mancato pagamento di assegni di mantenimento della prole. Il tribunale, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, accoglieva l'opposizione. La Corte d'appello respingeva il gravame proposto dall'opposta.
La soccombente impugna tale decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. I primi due motivi vengono dichiarati inammissibili dalla Corte. Con il terzo motivo, a parere del Collegio, vengono proposte due distinte censure.
Con una parte del terzo motivo la ricorrente solleva la questione di applicabilità ai coniugi separati della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 1 c.c.. Premesso che tale censura è stata dichiarata inammissibile dalla Corte, perché proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ad ogni buon conto, la questione non sarebbe stata comunque accolta.
L'interruzione della prescrizione... Con l'altra parte la ricorrente censura la sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., non ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di precetto, la cui ricezione era stata affermata dallo stesso opponente, indipendentemente da una materiale produzione del documento in giudizio.
Secondo il giudice d'appello, la donna avrebbe dovuto dedurre l'interruzione della prescrizione ad opera della notifica del precetto, nonché provare l'avvenuta notifica. La ricorrente rileva, al contrario, che la circostanza dell'avvenuta notifica era da ritenersi pacifica per via della stessa ammissione dell'opponente, dunque non pendeva alcun onere in capo alla stessa di ulteriore prova. Il controricorrente osserva a sua volta che, seppur vero che il riconoscimento della notifica era contenuto nell'atto di citazione, tuttavia la deduzione dell'interruzione della prescrizione a mezzo della notifica è avvenuta solo in appello.
… È eccezione in senso lato. Riprendendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio ricorda come l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. civ., Sez. Un., n. 15661/2005) e che il giudice chiamato a decidere sulla eccezione di prescrizione può tenere in considerazione il fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall'attore (Cass. civ., n. 2035/2006), fermo restando che «l'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in sede di appello» (Cass. civ., n. 25219/2009).
Alla luce di tali considerazioni, il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare il materiale probatorio già acquisito in primo grado al fine di individuare, se esistente, un fatto interruttivo dell'eccepita prescrizione.
Pertanto, la Suprema Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione.
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