Responsabilità del condominio per il danno causato da vizio costruttivo dell'ascensore

Redazione scientifica
11 Dicembre 2017

Non ricorre il caso fortuito quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo

Il caso. La vicenda trae origine dalla caduta della cabina di un ascensore condominiale. Al momento dell'incidente, dovuto all'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento, all'interno della cabina si trovano due donne che riportano lesioni a seguito della caduta e convengono il condominio dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Giudice di primo grado rigetta la domanda. La sentenza viene appellata dalle parti soccombenti e la Corte d'appello accoglie il gravame condannando il condominio al risarcimento del danno.

Vizio di progettazione. Contro tale decisione il condominio ricorre per Cassazione lamentando che la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. deve escludersi quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo perché integra gli estremi del «caso fortuito». Nel caso di specie l'incidente è avvenuto a causa di un difetto legato a un vizio di progettazione del vano di fondo corsa e mai, prima dell'incidente, lo stesso si era manifestato, né poteva essere sospettato.

Non ricorre il caso fortuito. Per la Suprema Corte spetta invece proprio al condominio l'onere di risarcire le vittime del sinistro, perché il «fatto del terzo» integra gli estremi del caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., solo se si tratta della condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa. Non ricorre, pertanto, il caso fortuito quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo.

Per tali motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

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