Indennità di mancato avviamento: i chiarimenti dei CdL
11 Dicembre 2017
L'indennità di mancato avviamento, prevista dal'art. 3 co. 2 della L. n. 92/2012, viene commisurata ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria per ogni giornata di mancato lavoro: la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il Parere n. 6 del 6 dicembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito al citato trattamento, ai fini della classificazione degli elementi accessori della retribuzione quali facenti parte o meno della base di calcolo per individuare la misura dell'indennità spettante.
L'Atto si focalizza, in particolar modo, sul Messaggio INPS n. 11110 del 7 aprile 2006 con cui l'Istituto ha dato una definizione di retribuzione globale (tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura come corrispettivo della attività prestata) e ne ha distinto gli elementi necessari (tra cui la paga base per gli operai) da quelli accessori (come l'indennità di trasferta o di mensa): sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale.
La Fondazione Studi, alla luce di quanto esposto dall'INPS, analizza gli elementi accessori previsti dall'accordo di secondo livello (buoni pasto e flessibilità jolly), arrivando ad ammettere una loro introduzione nella retribuzione globale in quanto:
Di conseguenza, ove dall'inserimento dei citati elementi accessori nella retribuzione globale, la stessa si posizionasse oltre il tetto di € 2.102,24 previsto per il 2017, al lavoratore spetterebbe il massimale più alto del trattamento di Cassa Integrazione.
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