Sgombero di immobili oggetto di abusiva occupazione collettiva: responsabile il Ministero per l’inerzia dei suoi funzionari
12 Dicembre 2017
IL CASO Un grosso stabile sito in Roma viene occupato abusivamente da oltre trecentocinquanta persone. La società proprietaria dell'immobile presenta immediata denuncia al locale Commissariato di Pubblica sicurezza e chiede l'immediato sgombero dei locali, senza però ottenere alcun risultato. Nei giorni seguenti gli occupanti abusivi manomettono le centrali termoelettriche, site nello stabile ma serventi anche l'attigua struttura alberghiera, appartenente alla medesima proprietà, provocando un temporaneo blackout; vengono inoltre manomesse sia la rete idrica che quella antincendio, e vengono svolti abusivi lavori di ristrutturazione. Dell'evolversi della situazione vengono informati il Questore, il Prefetto, il Sindaco di Roma e la Procura della Repubblica. La società lamenta l'omesso intervento delle Autorità per procedere allo sgombero. Viene infine presentata alla Procura della Repubblica di Roma la richiesta di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., al G.i.p. che dispone il sequestro dell'immobile, con rimessione degli atti al PM; tuttavia, l'occupazione abusiva permane. La Società agisce ora in giudizio contro lo Stato italiano e contro il Ministro dell'Interno, chiedendo il risarcimento del danno alla proprietà e al diritto di iniziativa economica.
OMESSO INTERVENTO DELLE AUTORITÀ La società attrice lamenta l'omesso intervento per lo sgombero dell'immobile da parte degli enti pubblici competenti a tutelare l'ordine pubblico, la legalità e il patrimonio dei cittadini, non solo dall'inizio dell'occupazione nel 2013 ma anche a seguito della disposizione del sequestro preventivo dell'edificio, ad agosto 2014, da parte della Procura della Repubblica, che aveva delegato la Questura di Roma per l'esecuzione. Chiede pertanto il risarcimento del danno alla proprietà e al diritto di iniziativa economica, quali interessi fondamentali e garantiti sia dalla Costituzione che dall'Ordinamento comunitario.
INERZIA TOTALE Il Giudice di merito, ritenendo sussistente un'inerzia totale, non ritiene ostativo all'accoglimento della domanda l'art. 11 del d.l. n. 14/2017 , che prevede l'intervento del Prefetto al fine di impartire direttive esecutive dei sequestri penali a tutela dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda il periodo antecedente al sequestro, il Tribunale non ritiene possibile riconoscere nemmeno un indennizzo ex art. 2041 c.c. poiché le parti convenute «non hanno ricevuto alcuna utilitas dalla condotta illecita di occupazione abusiva di immobile».
DANNO FIGURATIVO Il danno da lucro cessante, prosegue il Giudice, è in re ipsa e discende dalla perdita della disponibilità del bene immobile e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile. Trattandosi di presunzione iuris tantum, la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici con riferimento al danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (v. Cass. civ. n. 16670/2016).
CONDANNA AL RISARCIMENTO Il Tribunale di Roma condanna dunque il Ministro dell'Interno al risarcimento dei danni, nella misura di € 266.672,76 mensili, pari al valore locatizio dell'immobile, a decorrere dalla data del sequestro penale e fino alla data dello sgombero, richiedendo l'attivazione delle forze dell'ordine per l'esecuzione del sequestro. Ritiene esistente una responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. del Ministero, in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari.
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