La condotta antisindacale postula l’attualità della condotta

12 Dicembre 2017

L'attualità della condotta asseritamente antisindacale e/o il perdurare dei suoi effetti costituiscono condizione dell'azione ex art. 28 St. lav. (cfr., per tutte, Cass. n. 6946 del 1987), la quale è diretta a rimuovere la portata intimidatoria e l'ostacolo o il restringimento che al libero svolgimento ...

L'attualità della condotta asseritamente antisindacale e/o il perdurare dei suoi effetti costituiscono condizione dell'azione ex art. 28 St. lav. (cfr., per tutte, Cass. n. 6946 del 1987), la quale è diretta a rimuovere la portata intimidatoria e l'ostacolo o il restringimento che al libero svolgimento dell'attività sindacale possano derivare da una condotta del datore di lavoro, occorre che di tali effetti pregiudizievoli per il sindacato si dia prova, anche per presunzioni, dovendo escludersi che a tal fine possano dirsi sufficienti mere illazioni o asserzioni (nel caso è stata esclusa l'antisindacalità della condotta consistente nell'aver adottato, ben tre anni prima, un regolamento relativo alla consulenza legale giudiziale e stragiudiziale per manager senza previa consultazione sindacale).

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