Successione nell’appalto di servizi e concreta verifica del trasferimento d’azienda
27 Novembre 2017
In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività d'impresa o almeno del know how e di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3 del D.lgs. 276 del 2003. |