Stabilimento balneare chiuso? Nessun obbligo di versare i contributi

La Redazione
12 Dicembre 2017

Nessuna previsione normativa impone al commerciante stagionale di versare i contributi per tutto l'anno.

Nessuna previsione normativa impone al commerciante stagionale di versare i contributi per tutto l'anno. Lo ha affermato il Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 754/17, depositata il 20 novembre.

Il caso. Il gestore di uno stabilimento balneare proponeva opposizione avverso 2 avvisi di addebito con cui l'INPS intimava il pagamento, per un totale di oltre 2mila e 800 euro, a titolo di contributi, sanzioni e spese da versare alla Gestione Commercianti per il periodo giugno-dicembre 2014 e il periodo gennaio-giugno 2015.
L'opponente non contestava l'iscrizione alla Gestione commercianti, ex art. 29, comma 1, L. n. 160/1975 come modificato dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, ma, vista la sua attività stagionale, eccepiva «l'inesistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione commercianti, in quanto trattasi di stabilimento chiuso al pubblico per i periodi richiesti, (ed) avendo presentato domanda di sospensione dei contributi trattandosi di attività stagionale», appunto.
Al contrario, a parere dell'Istituto di Previdenza l'obbligazione contributiva non è frazionabile ed è dovuta per tutto l'anno.

Stabilimento balneare aperto solo in estate. Il Tribunale di Ragusa, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, ha tuttavia ritenuta fondata l'opposizione della ricorrente.
Il Tribunale ritiene errata la valutazione dell'INPS, visto che «nessuna previsione normativa impone al commerciante stagionale di versare i contributi per tutto l'anno e quindi anche per i mesi in cui non svolge alcuna attività lavorativa». La Circolare INPS n. 174/2004, infatti, precisa ancora il Tribunale, «è un mero atto amministrativo interno che non vincola i privati».

Non è provato il contrario. Inoltre l'INPS «non ha assolto all'onere probatorio» - si legge ancora nel dispositivo – «di dare dimostrazione che il ricorrente, nel periodo della sospensione, abbia svolto attività amministrativa e di direzione dell'impresa, non avendo allegato alcun documento reddituale e nessuna istanza istruttoria, limitandosi a supporre che ciò sia avvenuto in quanto unica attività».
Di conseguenza, mancando la prova che nel periodo di rifermento il ricorrente abbia svolto attività d'impresa, trattandosi di gestire uno stabilimento balneare chiuso, gli avvisi di addebito sono stati annullati.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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