Ritardata comunicazione dei dati del conducente: il proprietario è sanzionabile?
13 Dicembre 2017
IL CASO Il Tribunale di Tivoli rigetta l'appello proposto da un uomo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, e nei confronti del Comune, confermando il rigetto dell'opposizione a verbale con cui era stata contestata la violazione ex art. 126-bis, comma 2, c.d.s. L'opponente, proprietario del veicolo cui era stato contestato l'eccesso di velocità, non aveva infatti comunicato, nel termine dei 60 giorni previsti dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, i dati del conducente. L'uomo propone ricorso per Cassazione.
ATTO AMMINISTRATIVO COME MERO PARERE INTERPRETATIVO L'uomo denuncia violazione dell'art. 23 Cost. per non aver il Giudice di merito tenuto conto, nell'interpretazione dell'art. 126 c.d.s. del mancato adeguamento della Polizia municipale alla circolare del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2011 nella quale si stabiliva che il ricorso presentato contro l'accertamento di una violazione presupposta costituisse documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti. La Suprema Corte chiarisce invece che l'atto amministrativo, quale nel caso di specie è la circolare di coordinamento per gli uffici pubblici destinatari, è un mero parere interpretativo dell'Amministrazione senza alcun valore vincolante, «a fortiori inidoneo a fondare l'affidamento dell'utente della strada».
C. COST. N. 27/2005: ININFLUENTE NEL CASO DI SPECIE Il ricorrente denuncia poi violazione dell'art. 126-bis c.d.s. per non aver il Giudice di Merito tenuto conto dei principi affermati da C.Cost. n. 27/2005. La Suprema Corte dichiara ininfluente il richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte dell'art. 126-bis c.d.s., poiché la pronuncia si riferiva solo alla parte in cui si prevedeva che «la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell'avvenuta perdita del punteggio della patente doveva avvenire entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata».
COMUNICAZIONE COME INTERESSE PUBBLICO La Cassazione ribadisce poi che sono da considerare condotte autonomamente sanzionabili l'infrazione presupposta e l'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente, e ciò si pone in un ottica garantistica dell'interesse pubblico attinente alla tempestiva individuazione del responsabile, «tutelabile in sé e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito». Per questo, conclude la Corte, il termine per l'obbligo di comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell'Autorità, indipendentemente dall'esito dell'accertamento di legittimità dell'illecito presupposto, ancorché concorrente. La Corte dunque rigetta il ricorso.
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