Aspettativa sindacale e legittimità della sanzione disciplinare

13 Dicembre 2017

La posizione del lavoratore in aspettativa sindacale ex art. 31 L. n. 300/1970 non esclude di per sé, in senso assoluto, la possibilità per il datore di esercitare il potere disciplinare, poiché ciò comporterebbe l'esistenza di una sorta di immunità ...

La posizione del lavoratore in aspettativa sindacale ex art. 31 L. n. 300/1970 non esclude di per sé, in senso assoluto, la possibilità per il datore di esercitare il potere disciplinare, poiché ciò comporterebbe l'esistenza di una sorta di immunità del lavoratore stesso rispetto a qualsivoglia norma di legge e, in definitiva, l'assenza di limiti alla libertà di espressione e al diritto di critica nello svolgimento dell'attività sindacale, diritti che, invece, non possono che essere esercitati nel contemperamento di altri diritti, costituzionalmente tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost., del rispetto della dignità, dell'immagine e della reputazione di ogni persona (nel caso è stata ritenuta legittima la sanzione disciplinare irrogata verso il sindacalista perché aveva indirizzato una frase scurrile e lesiva della dignità ed onorabilità di un dirigente aziendale nel corso di un incontro).

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