Inammissibilità dell’appello per incompetenza del giudice: va proposto ricorso ordinario per cassazione in assenza di rimessione in termini
13 Dicembre 2017
Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale il tribunale di Napoli Nord dichiarava inammissibile l'appello a quell'ufficio, anziché al tribunale di Napoli, proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Marano di Napoli.
Il ricorrente si duole, con il primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 341 c.p.c. e di illegittima ed errata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto per incompetenza del tribunale di Napoli Nord adito e, con il secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c. e di omessa concessione del termine per la riassunzione innanzi al tribunale dichiarato competente. La controricorrente prospetta la necessità di qualificare il ricorso come regolamento di competenza.
Ricorso ordinario per cassazione o regolamento necessario di competenza? Il Collegio ritiene preliminarmente di dover chiarire che la pronuncia di inammissibilità del gravame perché proposto a giudice incompetente non riguarda la competenza sulla domanda, per la violazione della quale è previsto quale unico mezzo di reazione il regolamento necessario di competenza, ma una competenza funzionale sopravvenuta e quindi sui generis, «implicando l'esercizio della potestà giurisdizionale in punto di ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa, con l'effetto di una non dovuta preclusione del grado di impugnazione per applicazione di una insussistente causa di sua inammissibilità». Pertanto, quando si contesta tale pronuncia si prospetta la violazione di una norma processuale, per applicazione di una causa di inammissibilità non prevista e per disapplicazione della norma sulla necessità della translatio iudicii, censurabile quindi con ricorso ordinario per cassazione e non con regolamento necessario di competenza. Per tali ragioni, il ricorrente ha correttamente proposto ricorso ordinario per cassazione.
Traslatio iudicii. Passando, dunque, ad analizzare il merito del ricorso, i Giudici ritengono infondato il primo motivo, mentre fondato il secondo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già avuto modo di affermare che «l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii» (v. Cass. civ., Sez. Un., n. 18121/2016). Il Collegio conclude, pertanto, per l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, per non esser (più) prevista la relativa ragione.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale di Napoli, al quale l'adito tribunale di Napoli Nord avrebbe dovuto rimettere le parti. |