Consenso informato come inalienabile forma di rispetto per la libertà dell’individuo

Redazione Scientifica
14 Dicembre 2017

È del tutto legittima, per il paziente, la pretesa di conoscere con precisione le conseguenze dell'intervento medico, per poterle affrontare in modo consapevole, per poter scegliere tra le diverse opzioni di trattamento, acquisire ulteriori pareri, avere la facoltà di decidere di rivolgersi ad altro sanitario, ed infine anche poter rifiutare l'intervento e/o la terapia. Condizione di risarcibilità è che sia varcata la soglia della gravità dell'offesa secondo quanto stabilito dalle Sentenze di San Martino.

IL CASO Una donna conviene in giudizio l'Ospedale di Verona per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un'operazione chirurgica di sostituzione protesica e, in via subordinata, al risarcimento del danno da mancanza di consenso informato. Il Tribunale di Verona rigetta la domanda proposta in via principale e accoglie quella formulata in via incidentale, condannando l'Azienda Ospedaliera a versare a parte attrice la somma di € 35.000. Tale pronuncia viene confermata dalla Corte territoriale veneziana. La donna ricorre ora in Cassazione; il quarto motivo di ricorso, in particolare, verte sul capo della sentenza che dispone il risarcimento del danno derivante dalla mancata acquisizione di un valido consenso informato. La donna dichiara che la violazione dell'obbligo di raccogliere un valido consenso avrebbe inciso sia sul suo diritto all'autodeterminazione, sia sul diritto alla salute, dal momento che l'attività terapeutica ha cagionato un peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche «anche in presenza di una condotta medica tecnicamente ineccepibile».

CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI DELL'INTERVENTO? L'Azienda Ospedaliera, nell'unica doglianza del suo ricorso incidentale, censura violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. e in particolare gli artt. 1218 e 2697 c.c. nella ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità del medico per mancanza diconsenso informato, nella convinzione che il documento presente nella cartella clinica della paziente, da lei sottoscritto, costituirebbe esso stesso prova dell'avvenuto rilascio del consenso informato. Dalle dichiarazioni rese alla CTU si desumerebbe, inoltre, come la donna fosse, in realtà, consapevole dei rischi derivanti dall'intervento; in ogni caso, conclude la struttura sanitaria, l'attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare il rifiuto dell'intervento in caso di compiuta informazione.

DOCUMENTO INIDONEO La Cassazione considera infondati entrambi i motivi di ricorso e dichiara che la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto che il documento prodotto fosse inidoneo a provare l'adempimento dell'obbligo di acquisire un valido consenso informato da parte della struttura ospedaliera, in quanto il prestampato risultava essere privo di data e del nome della paziente. Aggiunge poi che tale prova non era desumibile neppure dalle dichiarazioni rese dalla paziente sulla necessità dell'intervento, in conformità con il consolidato orientamento secondo cui «la sottoscrizione di un modulo di consenso informato del tutto generico da parte del paziente non è idonea a far presumere che il medico a ciò obbligato abbia comunicato oralmente al paziente tutte le informazioni necessarie che egli era contrattualmente obbligato a fornire a tal fine» (Cass. civ., n. 12205/2015; Cass. civ. n. 2177/2016).

RILIEVO DELLA MANCANZA DI CONSENSO Corretto anche, proseguono i giudici di legittimità, che la Corte d'Appello abbia escluso la rilevanza ex se della circostanza che la donna non avesse dimostrato come, se adeguatamente informata, avrebbe rinunciato all'intervento: non è l'unica circostanza rilevante ai fini della corretta individuazione dell'evento dannoso e delle conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c. «La mancanza di consenso assume rilievo solo nel caso in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente».

INALIENABILE FORMA DI RISPETTO PER LA LIBERTÀ DELL'INDIVIDUO Tale diritto è distinto da quello della salute e rappresenta una doverosa e inalienabile forma di rispetto per la libertà dell'individuo, strumento relazionale finalizzato al perseguimento e alla tutela dell'interesse dell'individuo ad una compiuta informazione ( C. Cost. n. 438/2008), mediante l'indicazione delle prevedibili conseguenze del trattamento sanitario, del possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute e dell'eventuale impegnatività, in termini di sofferenza, del percorso riabilitativo.

LEGITTIMA LA PRETESA DI ESSERE INFORMATO Secondo la Cassazione è da considerarsi del tutto legittima, per il paziente, la pretesa di conoscere con precisione le conseguenze dell'intervento medico, per poterle affrontare in modo consapevole e per poter decidere di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento, mantenendo la libertà di acquisire ulteriori pareri e conseguentemente decidere di rivolgersi ad altri sanitari, nella facoltà di rifiutare sia l'intervento che la terapia. La Cassazione ricorda che condizione di risarcibilità è che sia varcata la soglia della gravità dell'offesa secondo quanto previsto dalle Sentenze di San Martino.

MANCANZA DI CONSENSO CONSAPEVOLMENTE PRESTATO Nel caso di specie, la paziente ha chiesto il risarcimento per le non prevedibili conseguenze di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, sebbene compiuto senza informazione preventiva sui possibili effetti pregiudizievoli, ma senza fornire alcuna prova del danno arrecato al proprio diritto alla salute.

Pertanto, conclude la Cassazione, la decisione della Corte territoriale risulta conforme a diritto; rigetta sia il ricorso incidentale che quello principale e compensa le spese del giudizio.

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