Danno da mancato rimborso IVA: nessun risarcimento in mancanza di prove
14 Dicembre 2017
Niente risarcimento per il contribuente al quale viene illegittimamente rifiutato il rimborso IVA, qualora egli non provi i danni subìti. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 7 dicembre 2017, n. 29335, con la quale è stato respinto il ricorso di una S.r.l.
Nel caso in esame, l'Ufficio aveva illegittimamente negato il rimborso dell'IVA, come stabilito dalla sentenza della CTR; tuttavia, il Giudice del merito aveva anche affermato che mancava la prova che nel rifiuto vi fosse stata una deliberata violazione delle regole di imparzialità a danno del contribuente. Secondo la Suprema Corte, l'onere di tale prova spetta al contribuente (come già aveva evidenziato, giustamente, il giudice del merito).
La Cassazione ha quindi spiegato come agire in caso in cui venga introdotta una domanda risarcitoria. «In primo luogo, [il giudice ordinario] deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); deve, inoltre, accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquilana e non può essere reputato sussistente in re ipsa». |