Produzione in giudizio di fotografie: quando sorge per la controparte l’onere di disconoscimento?
14 Dicembre 2017
Il fatto. Il tribunale di Oristano rigettava la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una caduta in moto determinata da una buca non segnalata su una strada provinciale. Contro tale sentenza veniva proposto appello, a sua volta rigettato in ragione del fatto che la riproduzione fotografica della buca, sulla quale non compariva la data in cui era stata scattata, non poteva provare (con efficacia di prova legale) né tale data, né la data cui risaliva il fatto rappresentato.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'attore soccombente, criticando la decisione impugnata per non avere il giudice d'appello riconosciuto l'efficacia di piena prova della riproduzione fotografica quale effetto del mancato disconoscimento della controparte ai sensi dell'art. 2712 c.c..
Non si deve confondere il piano della allegazione con quello della prova. Il Collegio ricorda che la riproduzione meccanica deve essere conforme alla cosa o al fatto rappresentato, e, dunque, deve essere la riproduzione meccanica a dimostrare l'allegazione e non quest'ultima a fondare l'idoneità probatoria della prima. Laddove, poi, l'allegazione del fatto abbia ad oggetto oltre alle circostanze di luogo, anche quelle di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale.
Quando sorge l'onere di disconoscimento. Pertanto, l'onere di disconoscimento sorge in capo alla controparte, ai sensi dell'art. 2712 c.c., solo ove la riproduzione fotografica rappresenti il fatto allegato, e cioè, nel caso di specie, la circostanza che in quella determinata data fosse presente la buca allegata.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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