Assistenza tecnica in appello mancante? Non vale la reiterazione "ab initio"

La Redazione
14 Dicembre 2017

L'ordine impartito dal Giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo – ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di "ius postulandi".

L'ordine impartito dal Giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo – ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di "ius postulandi".

Queso il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29919/2017.

La questione prende avvio da un avviso di accertamento emesso nei confronti della Società contribuente per ricavi non contabilizzati, la stessa rivoltasi alla Commissione provinciale per la richiesta di annullamento dell'avviso, vedeva il rigetto nel merito della richiesta della società ma nello stesos tempo rigettave l'eccezione sollevata dalle Entrate circa l'ammissibilità del ricorso perchè sottoscritto da soggetto non abilitato all'assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie (nonotsante la controversia superasse il valore di € 2.582,28).

In Commissione regionale veniva rigettato nuovamente il ricorso della contribuente.

Ora, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione ritenuta di particolare importanza, ovvero se nel processo tributario avente ad oggetto controversie di valore pari o superiore a € 2.582,28, l'inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica trovi applicazione solo nel giudizio di primo grado oppure anche in quello di secondo grado.

Il vaglio delle Sezione Unite prende avvio da un'opportuna analisi degli orientamenti della prevalente giurisprudenza di legittimità, e nel dettaglio:

Prevalente Minoritario
l'ordine di munirsi di assistenza tecnica deve essere impartito dal giudice al contribuente soltanto nel giudizio di primo grado e, quindi, soltanto con riferimento al caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, ma non al caso in cui ciò accada per il ricorso in appello. L'ordine del Giudice di munirsi dell'assistenza tecnica è applicabile anche al giudizio di appello.

Nel caso dell'orientamento prevalente se ne deduce che «l'obbligo del Giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore – previsto, per le controversie di valore eccedente € 2.582,28, dall'art. 12, comma V, del D.Lgs. n. 546/1992, (come interpretato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 289/2000 e 202/2002) sussiste solo nell'ipotesi in cui la parte sia "ab initio" sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado».

Ciò che se ne deduce è che quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all'ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente, l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, non dovendo l'ordine essere reiterato e l'appello dovrà dunque essere dichiarato immediatamente inammissibile, attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all'intero giudizio.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Corte ritiene tuttavia che, l'ordine di munirsi di assistenza tecnica ove impartito dal Giudice al contribuente nel giudizio di primo grado nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, ancorché astrattamente ammissibile, non debba essere reiterato per il ricorso in appello.

La reiterazione dell'invito, da parte del giudice di appello (CTR) a munirsi dell'assistenza tecnica a una parte che è già stata destinataria di un analogo invito da parte del giudice di primo grado è inoltre contrastante con il principio della ragionevole durata del processo, poichè comporterebbe il rinvio della trattazione della controversia, con un allungamento dei tempi di definizione della stessa non giustificato dall'esigenza di assicurare l'effettiva tutela giurisdizionale.

In definitiva i Supremi Giudici affermano che l'ordine del Giudice rivolto verso il contribuente, di munirsi di assistenza tecnica non deve essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell'appello.

L'impugnazione continuano a spiegare dalle Sezioni Unite è parimenti inammissibile se la parte sia stata resa edotta dall'eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla CTP, della necessità dell'assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla CTR.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.