La validità del verbale assembleare non dipende dalla sottoscrizione del presidente e del segretario

Redazione scientifica
14 Dicembre 2017

Non è previsto da alcuna norma di legge che il verbale delle delibere dell'assemblea condominiale debba essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il fatto. La vicenda trae origine dalla mancata sottoscrizione del verbale assembleare da parte del presidente dell'assemblea condominiale, il tribunale di Palermo annulla la deliberazione così assunta; la Corte d'appello conferma tale impostazione, affermando che, essendo la presenza del presidente dell'assemblea imposta dal regolamento condominiale dello specifico edificio, è necessario, ai fini della validità della deliberazione, che lo stesso sottoscriva il verbale.

Il condominio ricorre per cassazione.

Sull'essenzialità della sottoscrizione del presidente. La Suprema Corte evidenzia che non esiste alcuna norma, né prima né dopo la riforma del 2012, che impone la nomina del presidente dell'assemblea in sede di riunione condominiale; nè tale obbligo può desumersi per implicito dall'obbligo di redazione del verbale. Tanto meno sussiste una disposizione di legge che prescriva (a differenza di quanto il codice civile fa all'art. 2375, per le società per azioni) che le delibere dell'assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Invero, secondo il più recente orientamento, è stato ribadito che l'effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto il verbale assembleare invalido sulla scorta del fatto che il regolamento condominiale prevedeva espressamente la presenza del presidente della riunione, con ciò rendendo necessaria la relativa sottoscrizione. I giudici di legittimità, invece, hanno precisato che non può desumersi che una siffatta disposizione regolamentare comporti automaticamente l'invalidità del verbale redatto sotto la supervisione del presidente nominato, anche se da questi non firmato.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso.

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