Il socio può anche estrarre i documenti sociali
15 Dicembre 2017
Ai sensi dell'art. 2476 c.c., il socio non amministratore di s.r.l. ha un potere di controllo sull'operato degli amministratori, che si estrinseca tanto nel diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali quanto nel diritto di consultazione dei documenti sociali. In particolare, il potere di consultazione dei documenti si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali e ai documenti relativi alla gestione societaria, con il limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, e ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati. |