Il custode giudiziario non può eseguire opere di conservazione dell’immobile pignorato

Redazione scientifica
15 Dicembre 2017

Per il tribunale di Milano è l'illegittima l'ordinanza dell'amministrazione comunale con la quale il custode giudiziario viene diffidato ad eseguire opere di manutenzione dell'immobile pignorato, quali ad esempio, il taglio di vegetazione, la pulizia, la recinzione.

Il caso. Il custode giudiziario, nominato nelle procedure esecutive immobiliari promosse nei confronti della società proprietaria di tali immobili, deposita istanza dinanzi al tribunale di Milano con la quale riferisce dell'ordinanza dirigenziale ricevuta dal comune dove sono siti gli immobili di cui si tratta, con la quale è stato diffidato (entro il termine di 30 giorni) ad eseguire opere di pulizia, taglio di vegetazione, recinzione, ecc..

I poteri del custode giudiziario. La sezione esecuzioni del tribunale di Milano ha giudicato illegittima tale ordinanza sul presupposto che il custode giudiziario, nominato nella procedura espropriativa ex art. 559, comma 4 c.p.c., non subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla persona fisica o giuridica assoggettata all'espropriazione, ma, al contrario, ha una funzione meramente agevolativa della liquidazione dell'immobile pignorato. Sarà, infatti, il tribunale ad autorizzare - eventualmente - il custode ad eseguire piccoli interventi manutentivi e conservativi del bene a spese dei creditori procedenti e/o intervenuti.

Ciò trova conferma nel fatto che, in tali procedure, il custode giudiziario «non dispone mai di fondi propri da destinare agli interventi del tipo di quelli oggetto dell'ordinanza in esame».

Revoca dell'ordinanza. Per tali ragioni, il giudice dell'esecuzione dispone al custode giudiziario di richiedere, in via di autotutela, al comune l'immediata revoca dell'ordinanza. Se, poi, l'amministrazione comunale non dovesse procedere alla revoca entro il congruo termine assegnatogli, il custode dovrà impugnare l'ordinanza dinanzi al TAR.

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