Cambio appalto: se non v’è discontinuità d’impresa è trasferimento d’azienda

18 Dicembre 2017

A seguito della modifica dell'art. 29 del D.lgs. 276 del 2003, che impone l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a fronte del subentro del nuovo appaltatore ove siano presenti elementi di discontinuità che determinino una specifica identità d'impresa,

A seguito della modifica dell'art. 29 D.lgs. 276 del 2003, che impone l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a fronte del subentro del nuovo appaltatore ove siano presenti elementi di discontinuità che determinino una specifica identità d'impresa, quando non sia riscontrabile la predetta discontinuità d'impresa (tale non essendo la nuova gestione amministrativo contabile dei lavoratori), l'acquisizione del personale addetto all'appalto deve essere ricondotta al trasferimento d'azienda con conseguente diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

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