Responsabilità solidale del committente estesa alla subfornitura

La Redazione
18 Dicembre 2017

Il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi. È quanto ha affermato la Corte Costituzionale, interpretando l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi. È quanto ha affermato la Corte Costituzionale, interpretando l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Nella duplicità degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di subfornitura (da alcuni intesa come equiparata o “sottotipo” dell'appalto, da altri considerata come “tipo” negoziale autonomo), la Corte d'Appello di Venezia ha rimesso alla Consulta la questione interpretativa inerente all'estensione ai dipendenti del subfornitore della garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti”, testualmente riferita ai soli dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.

Sottolinea la Corte Costituzionale come, in realtà, entrambi gli orientamenti che accendono il dibattito siano aperti all'estensione dell'applicazione della norma, la cui ratio risiede nell'“evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”. Pertanto, concludono i giudici delle leggi, “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”, considerata altresì la strutturale debolezza dell'impresa subfornitrice.

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