Acconto IVA e split payment: dalle Entrate nuovi chiarimenti
18 Dicembre 2017
Ai fini dell'acconto IVA da versare entro il prossimo giovedì, 27 dicembre, gli interessati dovranno tenere conto dell'imposta assolta con la scissione dei pagamenti sia in caso di versamento diretto sia nell'ipotesi di doppia annotazione delle fatture di acquisto.
Questo quanto emerge dalla Circolare n. 28/E pubblicata lo scorso 15 dicembre dall'Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti in merito all'assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti (art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972), dell'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (art. 6, comma 2, L. n. 405/1990). Come noto, la platea dei soggetti cui si applica lo split payment, a decorrere dallo scorso 1° luglio, è aumentata: proprio a tali soggetti sono rivolte le indicazioni della nuova prassi.
Secondo quanto chiarito, ai fini della determinazione della base di calcolo dell'acconto IVA, tutti i contribuenti soggetti al meccanismo di scissione dei pagamenti dovranno tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi optino per il versamento diretto all'Erario (art. 5, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015) ovvero per la doppia annotazione delle fatture di acquisto (art. 5, comma 2), nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972.
Fissato tale principio, la nuova Circolare indica le modalità di calcolo sia per soggetti del comma 1 che per quelli del comma 2. |