È costituzionale il nuovo procedimento camerale in Cassazione
18 Dicembre 2017
Il caso. Un dottore commercialista, nominato CTU e custode in un procedimento esecutivo conseguente al pignoramento di quote sociali, proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Padova emessa sull'opposizione avanzata dal medesimo ricorrente, ex art. 170 d.P.R. 115/2002, contro il decreto di liquidazione del compenso reso dal giudice dell'esecuzione.
Questione di legittimità costituzionale… Nella memoria depositata dal ricorrente, egli eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 380-bis 1 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto tale norma, a differenza dell'art. 380-bis c.p.c., non consente ai difensori di conoscere le ragioni per cui sia stata fissata l'adunanza in camera di consiglio, né quindi quali argomenti sia più conveniente trattare nelle “note”.
Il Collegio ricorda come l'art. 375, comma 2, c.p.c., aggiunto dall'art. 1-bis l. n. 197/2016 ha stabilito che la Cassazione pronuncia con ordinanza in camera di consiglio «in ogni altro caso» rispetto a quelli per i quali sia già prevista la decisione camerale nel comma 1, salvo che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi renda opportuna la trattazione in pubblica udienza. È chiaro, dunque, che il legislatore ha previsto tale procedimento per la decisione di quei ricorsi non rientranti nei casi di cui all'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c. e che neppure abbiano ad oggetto una questione di diritto di particolare rilevanza.
…Manifestamente infondata. Per tali ragioni, la Suprema Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis 1 c.p.c., sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 24 Cost.. Non costituisce, infatti, irragionevole esercizio del potere legislativo la scelta di assicurare, in sede di legittimità, un contraddittorio solo cartolare alla decisione di questioni prive di rilievo nomofilattico. La fissazione, poi, del ricorso in camera di consiglio dinanzi la sezione semplice ex art. 375, comma 2, c.p.c. non impedisce al Collegio, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, la sua rimessione all'udienza pubblica, tenuto conto altresì delle conclusioni scritte del P.M. e delle memorie delle parti (si veda, Cass. civ., n. 5533/2017).
Esaminati, poi, nel merito i motivi di ricorso e ritenuti tutti in parte inammissibili e comunque infondati, la Cassazione lo ha rigettato condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |