La natura del credito per spese legali statuito all’esito di un giudizio anteriore al concordato del debitore

Andrea Olivieri
19 Dicembre 2017

Il titolo esecutivo vantato in relazione alla pronuncia relativa alle spese di lite ed ex art. 96, comma 3, c.p.c., ottenuto successivamente all'omologazione del concordato preventivo, trovando fondamento in un fatto costitutivo anteriore alla presentazione della domanda di concordato incontra un limite nelle previsioni del concordato omologato e non consente quindi l'esercizio di azioni esecutive individuali.
Massima

Il titolo esecutivo vantato in relazione alla pronuncia relativa alle spese di lite ed ex art. 96, comma 3, c.p.c., ottenuto successivamente all'omologazione del concordato preventivo, trovando fondamento in un fatto costitutivo anteriore alla presentazione della domanda di concordato incontra un limite nelle previsioni del concordato omologato e non consente quindi l'esercizio di azioni esecutive individuali.

Il caso

Il Tribunale di Venezia afferma la natura concorsuale del credito vantato in ragione della condanna al pagamento delle spese legali, emessa emessa successivamente all'omologa del concordato in un giudizio promosso anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore.

Tale credito non può dunque essere azionato esecutivamente dal creditore, stante l'applicabilità del divieto sancito dall'art. 168 l.fall., e rimane soggetto alla falcidia concordataria ai sensi dell'art. 184 l.fall..

La rilevante pronuncia fornisce una motivata e ragionevole soluzione ad una problematica assai frequente nella pratica ed idonea ad incidere sulla qualificazione di crediti nei piani concordatari.

La fattispecie concreta è quella di un creditore Beta, che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Venezia un decreto ingiuntivo nei confronti di Alfa quale corrispettivo di alcune forniture.

La società Alfa proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo; successivamente la società Alfa depositava ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo che veniva poi omologato.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proseguiva ed all'esito il Tribunale pronunciava una sentenza con la quale rigettava l'opposizione proposta, confermava il decreto ingiuntivo e condannava altresì Alfa al pagamento a favore di Beta di somme a titolo di sanzione civile ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di spese di lite.

Beta promuoveva dunque procedura esecutiva nei confronti di Alfa per tali spese e sanzioni di lite.

La debitrice Alfa depositava una memoria difensiva nel procedimento esecutivo, con la quale chiedeva dichiararsi la nullità e/o improcedibilità ai sensi degli artt. 168 l.fall. e 184 l.fall. della procedura esecutiva promossa dalla società Beta.

Il Giudice dell'Esecuzione sospendeva dunque la procedura esecutiva, condividendo la linea difensiva della esecutata, e concedeva termine di legge per l'instaurazione del giudizio di merito.

All'esito del giudizio di merito il Tribunale di Venezia, con la sentenza qui in commento, si è concentrato sulla lettura ed applicazione dell'art. 168 l.fall. che sancisce il divieto di promuovere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per i creditori concorsuali, che vengono identificati quali creditori “per titolo o per causa anteriore” alla pubblicazione del ricorso per concordato.

Questioni giuridiche

In primo luogo, il Tribunale veneziano si è soffermato sulla delimitazione dell'ambito temporale del divieto ex art. 168 l.fall. che la lettera della norma individua “dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diviene definitivo”.

Tale limite temporale è stato esteso, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale (Tribunale Reggio Emilia 24 giugno 2015, che applica il principio già statuito dalla Corte Costituzionale n. 106/2004, e nello stesso senso Tribunale Siracusa, 11.11.2011 in Fall. 2012; Tribunale di Sulmona, 27.02.2008), fino alla completa esecuzione del concordato preventivo omologato.

Il Tribunale di Venezia ha infatti osservato come dalla lettura dell'art. 168 l.fall., in combinato disposto con l'art. 184 l.fall., deve ritenersi sussistente non solo un impedimento assoluto al creditore per credito sorto anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato, ma la protrazione del divieto, nei limiti della falcidia, anche nel corso dell'esecuzione del concordato in forza dell'obbligatorietà conseguente all'omologazione.

Il Giudice veneziano ha quindi affrontato la natura del credito relativo alle spese legali alla luce della nozione di “causa anteriore” indicata dall'art. 168 l.fall.: se è vero che tale credito scaturisce dalla sentenza definitoria del giudizio, la “causa” dello stesso credito è invero anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo da parte del debitore, in quanto direttamente connessa con il credito oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio non costituisce affatto un credito altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, risultando allo stesso legato da un rapporto di interdipendenza in ragione della valutazione di soccombenza, che sicuramente ne costituisce la causa immediata.

Pertanto, atteso che le spese di lite sono accessori di un diritto di credito che andrà soddisfatto con rango concorsuale, in virtù del principio accessorium sequitur principale anche il credito derivante dalla condanna alle spese avrà tale rango, in quanto trova causa nella proposizione della domanda giudiziale anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato.

Il Tribunale veneziano ha in proposito ricordato come la Suprema Corte di Cassazione abbia più volte ribadito che nel concetto di causa deve essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito “al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore” (in questo senso Cass. Civ. n. 16737/2007 e nello stesso senso Cass. Civ. 24427/2008, Cass. Civ. 578/2007).

Il Tribunale di Venezia, con una motivazione in parte differente, si è inserito dunque nel solco già tracciato dal Tribunale di Reggio Emilia, che risulta ad oggi l'altro precedente pubblicato occupatosi della questione, che aveva statuito che “la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell'apertura del concordato e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza” (Tribunale Reggio Emilia, 06 febbraio 2013).

Conclusioni

Per il Tribunale veneziano, analogamente a quello di Reggio Emilia, dunque, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può essere considerato anteriore all'apertura della procedura poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.

Appare dunque superato da tali pronunce l'opposto orientamento sostenuto in Dottrina (Cosentino, Giorgetti, Manfredi) che ritiene che il credito da spese legali sorga al momento della sentenza che statuisce sulle spese e della contestuale liquidazione, con conseguente applicazione del beneficio della prededuzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.