No al termine dilatorio per gli accertamenti “a tavolino”

La Redazione
19 Dicembre 2017

Per gli accertamenti “a tavolino” non è previsto il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione e consegna del processo verbale. Questo quanto si evince dalla lettura dell'ordinanza n. 29153/2017.

Con gli accertamenti “a tavolino” non è obbligatorio il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione e consegna del processo verbale. Lo ha ripetuto la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 dicembre 2017 n. 29153. I Giudici della Corte hanno valutato il ricorso di un uomo che aveva ricevuto alcuni avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e addizionali regionali emessi in seguito ad alcune indagini finanziarie in merito agli anni di imposta 2005-2006. Secondo il contribuente, pur essendosi svolto il contraddittorio preventivo, l'amministrazione non aveva rispettato l'obbligo di redazione del p.v.c. né il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione degli avvisi.

I Giudici hanno risposto che, in merito ai tributi “non armonizzati”, come IRPEF e IRAP, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non anche agli accertamenti cosiddetti “a tavolino” in base a notizie acquisite presso terzi. Invece, per i tributi “armonizzati”, come l'IVA, “la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto”.

Nel caso in esame non vi era stato alcun accesso e si era trattato di un accertamento “a tavolino”, per il quale il termine dilatorio non era previsto. Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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