Contro la revoca del gratuito patrocinio si propone sempre opposizione

Redazione scientifica
19 Dicembre 2017

Il mezzo di impugnazione contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando adottato con la sentenza che definisce il processo dinanzi al giudice del merito, è l'opposizione, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al Presidente del tribunale o della Corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha disposto la revoca.

Il caso. Il Presidente delegato della Corte d'appello di Salerno dichiarava inammissibile l'opposizione proposta contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto nella sentenza della Corte d'appello della stessa città.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza.

Revoca adottata con sentenza che chiude il processo di merito. Il problema posto con il ricorso è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anziché con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell'opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

Quale mezzo di impugnazione? Sulla questione, i Giudici ricordano un caso, in cui la revoca era stata disposta con la stessa sentenza di primo grado che aveva deciso la causa, nel quale la Corte aveva ritenuto che, «trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso ex artt. 99-170 d.P.R. n. 115/2002» (Cass. civ., n. 7191/2016).

Tuttavia, ritengono di non essere d'accordo con l'indirizzo inaugurato da tale pronuncia. Sostengono, infatti, che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ha natura di rimedio generale, pertanto, il sistema non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell'essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto (la sentenza) che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio.

Per la Cassazione è l'opposizione. In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, afferma il principio di diritto alla luce del quale: «in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso decreto, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione».

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