OIC: aggiornamento dei principi contabili nazionali 2016

Claudio Sottoriva
20 Dicembre 2017

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali revisionati nel corso del 2016.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali revisionati nel corso del 2016.

Gli emendamenti agli attuali principi contabili nazionali, le proposte di modifica riguardano i seguenti principi contabili:

OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;

OIC 13 – Rimanenze;

OIC 16 - Immobilizzazioni materiali;

OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;

OIC 19 – Debiti;

OIC 21 – Partecipazioni;

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali;

OIC 25 – Imposte sul reddito;

OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

OIC 32 - Strumenti finanziari derivati.

Di particolare interesse appaiono le considerazioni svolte in merito ad un'eventuale revisione dell'attuale OIC 19 al fine di tener conto del trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito. L'OIC nel corso del 2017 ha avviato la revisione dell'OIC 6 (approvato nel 2011 e aggiornato nel 2014) al fine di superare taluni problemi legati all'applicazione del principio in particolare con riferimento all'esistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano. Ciò in quanto queste ultime contabilizzano i suddetti costi integralmente nell'esercizio di loro sostenimento mentre gli utili derivanti dall'operazione di ristrutturazione del debito sono contabilizzati secondo un criterio di competenza, secondo l'OIC 6. L'Organismo Italiano di Contabilità, al fine di colmare tale asimmetria contabile, ha previsto che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Conseguentemente, in caso di “riduzione del debito”, i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (per esempio, riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i costi saranno iscritti tra i risconti attivi, se soddisfatti i criteri del principio contabile OIC 18 – Ratei e Risconti e in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito e addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito. Sulla base di quanto sopra, l'OIC ha proposto di abrogare l'OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio e di emendare l'OIC 19 – Debiti modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l'Appendice A.

Una seconda importante proposta di modifica rispetto agli OIC aggiornati nel corso del 2016 è relativa alla corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato considerando che l'OIC 21 - Partecipazioni non prevede espressamente tale fattispecie.

L'OIC ha rilevato che l'OIC 13 - Rimanenze, l'OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali e l'OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali, richiedono che, nel caso in cui il pagamento di cespiti o beni, sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite/bene sia iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - Debiti. Tenuto conto di quanto previsto dai suddetti principi contabili e non ravvisando la necessità di un trattamento contabile differente per le partecipazioni, l'OIC ha proposto di modificare l'OIC 21 per chiarire che, se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19.

L'OIC ha rilevato una possibile incoerenza tra diversi principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze dei fondi in seguito a cambiamenti di stima.

Il paragrafo 37 dell'OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio prevede che gli effetti del cambiamento di stima siano classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima. Tale trattamento contabile appare incoerente con le previsioni contenute in altri principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze di fondo intese come cambiamenti di stima. L'OIC ha, pertanto, proposto di emendare il paragrafo 37 dell'OIC 29 per chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili.

Da ultimo, con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'OIC 25 – Imposte sul reddito prevede attualmente che per le imposte anticipate non sia fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo. Tuttavia, l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce. Per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce, l'OIC ha ritenuto opportuno prevedere che, nell'ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.