Banca in l.c.a.: gli indennizzi ai soci non hanno rilevanza reddituale

La Redazione
20 Dicembre 2017

Le somme corrisposte da una banca in liquidazione coatta amministrativa ai propri soci a titolo di indennizzi, a seguito di specifici accordi transattivi, non hanno rilevanza reddituale, in quanto finalizzata a reintegrare il danno emergente subito dai soci a causa della condotta della banca, in contrasto con gli obblighi di informazione e correttezza previsti dal Tuf; per la Banca, di conseguenza, non sorge alcun obbligo di agire quale sostituto d'imposta.

Le somme corrisposte da una banca in liquidazione coatta amministrativa ai propri soci a titolo di indennizzi, a seguito di specifici accordi transattivi, non hanno rilevanza reddituale, in quanto finalizzata a reintegrare il danno emergente subito dai soci a causa della condotta della banca, in contrasto con gli obblighi di informazione e correttezza previsti dal Tuf; per la Banca, di conseguenza, non sorge alcun obbligo di agire quale sostituto d'imposta.

Con la Risoluzione n. 153/E del 18 dicembre, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle somme corrisposte da una banca in l.c.a. ai propri soci.

L'interpello. Una Banca in l.c.a. propone interpello evidenziando di aver stipulato con molti dei suoi soci/investitori degli accordi transattivi, relativi a pretese risarcitorie che gli stessi avrebbero potuto vantare nei confronti della banca, in conseguenza di un investimento risultato inadeguato, e di aver conseguentemente corrisposto ai soci un importo in esecuzione dell'accordo transattivo. La banca chiede se, in relazione agli indennizzi, è tenuta ad adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta.

Se l'indennizzo non fa reddito. Al fine di inquadrare il corretto trattamento discale delle somme erogate dalla banca, l'Agenzia delle Entrate si rifà a una precedente Risoluzione (n. 3/E del 2017), nella quale si è affermata la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi forfettari disposti a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al D.L. n. 59/2016. In quell'occasione, l'Amministrazione aveva basato il proprio convincimento sulla natura e finalità di tali erogazioni, volte a garantire il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.

Ebbene, anche nel caso in esame l'indennizzo, oggetto dell'accordo transattivo, appare preordinato a soddisfare le medesime esigenze sottese all'erogazione di cui supra, in quanto volto a ristorare il danno emergente di natura patrimoniale, subito dai soci in ragione di una condotta della Banca non conforme agli obblighi del TUF. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli indennizzi di cui si tratta non assumono rilevanza reddituale, ex art. 6, comma 2, TUIR.

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