Il rapporto nonno-nipote non deve essere ancorato alla convivenza
29 Dicembre 2017
IL CASO A seguito del decesso di un uomo, avvenuto a causa di un sinistro stradale, i suoi eredi si rivolgono al Tribunale di Milano per ottenere dal convenuto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa della grave perdita subita. Il giudice di merito, una volta accertata la responsabilità del convenuto, pur riconoscendo un concorso colposo del danneggiato pari al 10%, condanna i convenuti l risarcire la moglie, i figli della vittima e la nipote convivente, negandolo però ai nipoti non conviventi. La Corte d'appello, successivamente adita, conferma la sentenza di prime cure. Gli eredi dell'uomo ricorrono dunque in Cassazione sulla base di cinque motivi che, sotto vari profili, censurano quanto statuito dalla Corte in merito alla liquidazione dei danni.
CONVIVENZA COME CONDICIO SINE QUA NON? In particolare, con il secondo motivo di ricorso, gli eredi denunciano l'erroneo mancato riconoscimento del danno parentale ai nipoti non conviventi con la vittima. Il Tribunale aveva infatti affermato che la lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare deve essere risarcita solo nel caso in cui sussista una relazione di convivenza, interpretata come «connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela anche allargate», che consente dunque al rapporto tra danneggiato primario e secondario di assumere rilevanza giuridica.
RAPPORTO NONNO-NIPOTE COME LEGAME PRESUNTO I ricorrenti sostengono invece che, conformemente a recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 15019/2015 e Cass. pen. n. 29735/2013) e di merito, il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto, a prescindere da una situazione di convivenza come «legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare».
MERO ELEMENTO PROBATORIO La Suprema Corte considera fondato il motivo di ricorso: in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai familiari della vittima, ai congiunti spetta provare l'affettività e l'esistenza di una relazione parentale ma il rapporto di convivenza non può essere considerato connotato minimo di esistenza, bensì come mero elemento probatorio utile a dimostrare la profondità del rapporto parentale.
SOCIETÀ NATURALE – FAMIGLIA NUCLEARE Continua la Corte chiarendo che la società naturale ex art. 29 Cost. non può essere limitata al ristretto ambito della famiglia nucleare; in particolare, il rapporto nonno-nipoti, ai fini della rilevanza della sua qualificazione giuridica, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo quindi, in caso di inesistenza della stessa, «la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto» (Cass. civ. n. 21230/2016). Secondo la Cassazione, possibile presumere che dalla morte del nonno il nipote subisca un pregiudizio non patrimoniale, anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
La Suprema Corte accoglie dunque tale motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata sul punto, rinviandola alla Corte territoriale. |