Discrezionalità del datore nel licenziamento collettivoFonte: L. 23 luglio 1991 n. 223
21 Dicembre 2017
Se il datore ha stabilito un unico criterio, la procedura di licenziamento collettivo può essere contestata?
La L. n. 223/91, in materia di licenziamento collettivo, individua i criteri legali, al fine di individuare i lavoratori rispetto ai quali si realizza la cessazione del rapporto lavorativo, che non sono vincolanti né tassativi in quanto diversamente determinabili convenzionalmente, in seguito alla procedura di consultazione con le rappresentanze sindacali. Ci si potrà, dunque, orientare all'applicazione dei primi o di altri differenti criteri in base alla disciplina convenzionale, anche stabilendo che si proceda facendo riferimento ad un unico parametro di scelta. La parte datoriale è comunque tenuta ad indicare puntualmente le modalità concrete di applicazione dello stesso, in forza di quanto disposto all'art. 4 co. 9 della legge prefata. Il datore opera una valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti potenzialmente interessati al provvedimento, non risultando legittimo un criterio che non elimini margini di discrezionalità del datore nella selezione dei dipendenti. Si vedano: Cass. n. 10424/2012 e n. 24352/2017.
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