Attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso in Cassazione: la questione alle Sezioni Unite

Redazione scientifica
21 Dicembre 2017

Pur aderendo all'univoco orientamento in tema di modalità di assolvimento dell'onere di produzione della relazione di notifica della sentenza impugnata in via telematica, la Cassazione accoglie l'invito del COA di Milano e ritiene che l'importanza dell'argomento esiga una pronuncia delle Sezioni Unite.

Il caso. La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano di accoglimento di un'azione revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale su beni immobili.

L'improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha esaminato in via preliminare la questione, rilevata ex officio, dell'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., per omesso deposito, nelle forme rituali, della copia notificata della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.

Parte ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata le è stata notificata via PEC. Agli atti del fascicolo si rinviene copia autentica della sentenza, rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente con attestazione di conformità.

Quanto alla relazione di notificazione, invece, parte ricorrente ha prodotto soltanto la copia stampata, priva di attestazione di conformità, del messaggio di posta elettronica certificata.

La copia autentica della relazione di notifica non è stata aliunde acquisita, infatti il controricorrente non ha allegato tale documento né lo stesso risulta presente agli atti del fascicolo d'ufficio.

Onere di produzione della relata di notifica eseguita via PEC. Il Collegio ricorda come, in situazioni analoghe, l'orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., n. 17450/2017; Cass. civ., n. 23668/2017; Cass. civ., n. 24292/2017; Cass. civ., n. 26520/2017) è costante nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita per via telematica, al fine del soddisfacimento dell'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente è tenuto a:

  • estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione ex art. 3-bis l. n. 53/1994;
  • attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate;
  • depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte.

Tale orientamento non risulta affatto «scalfito» dai rilievi sollevati dal ricorrente nel caso in esame.

La rimessione al Primo Presidente. Tuttavia, proprio per gli importanti risvolti pratici e per la necessità di garantire un più sicuro affidamento delle parti e dei loro difensori circa le condizioni di accesso all'ultima istanza di giustizia in ambito nazionale, il Collegio ha ritenuto di sottoporre alla Corte, nella sua più tipica funzione di nomofilachia, la questione di massima di particolare importanza sulle modalità di assolvimento dell'onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica.

Per tali ragioni, il Collegio ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, per una valutazione sull'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

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