Esclusa la sanatoria della notifica dell'atto di precetto se è già eseguito il pignoramento

22 Dicembre 2017

Con la sentenza in commento la Cassazione si è occupata della possibilità di ritenere sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorché l'evento sanante si sia verificato successivamente alla trascrizione del pignoramento immobiliare.
Massima

Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato – ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. – in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento.

Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese.

Il caso

Nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare, il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica. Il tribunale di Lecce, pur riconoscendo la sussistenza della nullità denunciata, rigettava l'opposizione, osservando come il contraddittorio dovesse ritenersi correttamente instaurato proprio in virtù dell'avvenuta proposizione dell'opposizione, con conseguente sanatoria dei vizi della notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Contro tale decisione, il debitore esecutato ha proposto ricorso per cassazione.

La questione

La questione sottoposta all'attenzione della Cassazione riguarda la possibilità di ritenere sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorché l'evento sanante si sia verificato successivamente alla trascrizione del pignoramento immobiliare.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ricerca la soluzione da fornire al quesito sottopostole muovendo dal dato normativo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., a mente del quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Conseguentemente, passa a indagare lo scopo dell'atto di precetto – ossia, l'atto la cui notificazione era risultata nulla -, al fine di identificare se, nella fattispecie data, esso abbia raggiunto il proprio fine nonostante la nullità medesima. A tal riguardo, dagli artt. 480, comma 1 e 482 c.p.c. è possibile desumere come lo scopo dell'atto di precetto sia rappresentato dall'opportunità di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, sì da prevenire l'esecuzione forzata (e, dunque, evitare il pignoramento). Tale funzione sarebbe confermata anche dalle differenti finalità proprie dei provvedimenti di sospensione di cui, rispettivamente, agli artt. 615, comma 1 e 624 c.p.c., dove il primo è evidentemente volto a evitare il vincolo attuato mediante il pignoramento, mentre il secondo a impedire il compimento di ulteriori atti esecutivi, ferma l'integrità degli effetti propri del predetto vincolo: tanto più che, già prima della codificazione dell'istituto della sospensione pre-esecutiva a livello del summenzionato art. 615, l'interesse dell'intimato a prevenire il pignoramento era comunque riconosciuto dalla giurisprudenza, che tale sospensione concedeva tramite il provvedimento atipico di cui all'art. 700 c.p.c. (in tal senso, si v. Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2000, n. 2051 e Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1372).

Pertanto – conclude la Corte – se lo scopo dell'atto di precetto è quello di prevenire l'esecuzione del pignoramento (tramite l'adempimento spontaneo, da parte del debitore, della propria obbligazione, ovvero la richiesta di sospensione ex art. 615 c.p.c. in una con la formulazione dell'opposizione all'esecuzione), non potrà certo dirsi integrata la sanatoria della sua notificazione per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. se, nel frattempo, il pignoramento sia già stato eseguito. A tutto concedere, tale sanatoria potrà dirsi integrata solo a fronte della dimostrazione che l'esecutato abbia avuto comunque, e aliunde, conoscenza dell'avvenuta notifica dell'atto di precetto in tempo antecedente all'effettuazione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente ed evitare il pignoramento stesso.

Essendo incontroversa la sussistenza di vizi della notificazione dell'atto di precetto, la Cassazione ha potuto decidere la causa nel merito a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando la nullità dell'atto di precetto e del successivo pignoramento.

Osservazioni

La Cassazione fonda la soluzione data al caso di specie su una corretta interpretazione del concetto di scopo dell'atto processuale, il cui raggiungimento consente la sanatoria della nullità di cui è affetto. Per scopo dell'atto, infatti, deve intendersi la funzione astratta e obiettiva che esso assume nel processo, e che per l'atto di precetto si identifica con l'opportunità di mettere il debitore in condizione di evitare l'esecuzione forzata e l'atto che ne rappresenta l'avvio: ossia, appunto, il pignoramento. È evidente, allora, che nei casi in cui alla nullità del precetto faccia seguito l'avvio del processo esecutivo con l'effettuazione del pignoramento, non possa dirsi integrata nessuna sanatoria, almeno nelle ipotesi in cui il debitore non sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'imminente avvio dell'esecuzione forzata allo scopo di prevenirla.

Guida all'approfondimento
  • D'Alessandro, Titolo esecutivo e precetto, in Riv. esec. forz., 2000, 49;
  • Giovanardi, Sullo scopo dell'atto processuale in relazione alla disciplina della nullità, in Riv. dir. civ., 1987, II, 267;
  • Liebman, Per una nozione dell'atto di precetto, in Foro it., 1931, I, 489;
  • Nicoletti, Precetto, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985; Oriani, Nullità degli atti processuali – I) Diritto processuale civile, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1988;
  • Vaccarella, Precetto (proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990.

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