Riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte, ancora in campo le Sezioni Unite

Redazione scientifica
22 Dicembre 2017

La domanda di garanzia o di regresso condizionata all'accoglimento della domanda principale già respinta in primo grado deve essere riproposta dall'appellato, a pena di decadenza, con la tempestiva costituzione in appello; oppure, in mancanza di una barriera preclusiva, la riproposizione delle predette domande può essere effettuata anche successivamente e fino alla precisazione delle conclusioni?

Il caso. La vicenda trae origine da una causa di responsabilità per le lesioni riportate dal figlio degli attori a seguito di un incidente sciistico. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, condannava gli originari convenuti a risarcire i danni, accoglieva le domande restitutorie svolte dagli appellanti e dichiarava inammissibile l'impugnazione incidentale perché tardivamente proposta dagli appellati con comparsa di costituzione depositata dopo la scadenza del termine ex art. 343, comma 1, c.p.c..

I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione contro tale decisione.

Domanda di garanzia o di regresso condizionata all'accoglimento della domanda principale già respinta in primo grado. A sostegno del loro ricorso affermano, in particolare, di non aver avanzato un'impugnazione incidentale – come tale soggetta al termine decadenziale ex art. 343, comma 1, c.p.c. – contro la decisione di prime cure, bensì di aver ritualmente riproposto (ex art. 346 c.p.c.) le loro domande al momento della costituzione in appello. Per questo, la Corte d'appello avrebbe errato nel comminare la sanzione d'inammissibilità di dette domande omettendo di esaminarle nel merito. Gli attuali ricorrenti sostengono, infatti, che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in primo grado avevano domandato in via principale il rigetto delle richieste risarcitorie degli attori e, in via subordinata, che l'obbligazione risarcitoria fosse attribuita o quantomeno estesa all'istituto scolastico (tenuto alla vigilanza degli studenti all'epoca dell'incidente), nonché di essere manlevati dalle compagnie con le quali avevano stipulato polizze assicurative. Si trattava, dunque, di domande condizionate all'accoglimento della pretesa avversaria di cui era chiesta la reiezione per le quali, pertanto, non era corretto pretendere un appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

Appello incidentale o riproposizione di domande non accolte in primo grado? La terza sezione ritiene che, per decidere la controversia sottoposta alla sua attenzione, sia necessario rispondere al seguente quesito: «se - nel sistema di preclusioni introdotto con il d.l. n. 432/1995, convertito dalla l. n. 534/1995 e in forza del combinato disposto degli artt. 346, 347, 166, e 167 c.p.c. - la domanda di garanzia o di regresso condizionata all'accoglimento della domanda principale già respinta in primo grado debba essere riproposta dall'appellato, a pena di decadenza, con la tempestiva costituzione in appello e, cioè, entro i termini stabiliti per la costituzione nei procedimenti davanti al tribunale oppure se, in mancanza di una barriera preclusiva, la riproposizione delle predette domande possa essere effettuata anche successivamente e fino alla precisazione delle conclusioni».

La parola alle Sezioni Unite Sia per la mancanza di precedenti univoci, sia per l'esigenza nomofilattica che caratterizza l'interpretazione delle norme disciplinanti l'appello, il Collegio ha ritenuto trattarsi di questione di massima di particolare importanza per cui rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

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