Mifid II e obbligo di reporting alla Consob delle posizioni su derivati su merci

22 Dicembre 2017

Dal 3 gennaio 2018 sorgono gli obblighi di reporting alla Consob delle posizioni in derivati su merci.

Dal 3 gennaio 2018 sorgono gli obblighi di reporting alla Consob delle posizioni in derivati su merci.

L'art. 58, comma 1, lettera b), della direttiva 2014/65/UE Markets in Financial Instruments Directive II (Mifid II), recepito dall'art. 68-quater, comma 4, lettera a) del TUF, prevede che il gestore della sede di negoziazione dove sono negoziati derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, fornisca all'autorità competente, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.

L'art. 58, comma 2, Mifid II, recepito dall'art. 68-quater, comma 2 del TUF, prevede che le imprese di investimento che negoziano derivati su merce al di fuori di una sede di negoziazione, Over the counter (Otc), economicamente equivalenti a quelli negoziati in una sede di negoziazione, forniscano all'autorità competente della sede di negoziazione in cui è negoziato il derivato su merce, almeno una volta al giorno, un report con la scomposizione delle posizioni su detti contratti. Il report contiene la scomposizione completa delle posizioni aperte sui riferiti derivati su merce, relative alle posizioni aperte in conto proprio dall'impresa di investimento, nonché a quelle dei clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

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